Misure straordinarie per la shelf-life dei prodotti alimentari e congelamento carne
20/04/2021
Ministero della Salute: misure straordinarie per la rideterminazione
della shelf-life dei prodotti alimentari e congelamento carne fresca
della shelf-life dei prodotti alimentari e congelamento carne fresca
In considerazione del protrarsi dell’emergenza legata alla pandemia da SARS COV2 e delle richieste pervenute delle Associazioni di Categoria, il Ministero della Salute in data 09.04.2021 ha emesso una circolare relativamente alla possibilità di rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari compresi i prodotti congelati e surgelati, alla modalità di etichettatura dei suddetti prodotti e alla possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione.
Rideterminazione della shelf-life
La rideterminazione della shelf life dei prodotti alimentari può essere condotta presso i seguenti stabilimenti diversi da quelli che operano al dettaglio:
- lo stabilimento che li ha prodotti;
- uno stabilimento autorizzato per lo stoccaggio e il riconfezionamento;
- uno stabilimento che procede alla loro trasformazione ai fini della immissione sul mercato.
Fatti salvi i casi degli alimenti la cui durabilità è stabilita da norme specifiche (per esempio uova fresche, latte pastorizzato, ecc.), la durabilità è determinata in modo autonomo dall’OSA sulla base dei dati in suo possesso. L’OSA può quindi stabilire un prolungamento della durabilità di un alimento laddove disponga di dati adeguati a supporto della shelf-life che tengano conto della natura dell’alimento stesso, delle modalità di conservazione previste e delle modalità di consumo.
La rideterminazione della shelf-life di un prodotto alimentare deve essere effettuata prima della data di scadenza/TMC ed è applicabile agli alimenti con esclusione di quelli detenuti per la vendita al dettaglio.
Questi prodotti devono essere destinati alla commercializzazione nazionale.
Congelamento delle carni fresche
Il congelamento delle carni fresche, incluse le preparazioni e le carni macinate, deve essere condotto senza indebito ritardo presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 dotato di adeguate attrezzature, quale ad esempio tunnel di congelamento. L’OSA pertanto deve evitare di effettuare la congelazione alla data di scadenza.
Il congelamento delle carni e degli altri prodotti alimentari può essere condotto presso:
- lo stabilimento che li ha prodotti;
- uno stabilimento che ha proceduto al loro deposito e/o riconfezionamento;
- uno stabilimento che procede alla loro trasformazione ai fini della immissione sul mercato.
Al momento del congelamento gli alimenti devono essere in perfetto stato di conservazione e il congelamento deve avvenire con modalità che ne preservino le caratteristiche e che non impattino sulla loro sicurezza. Rimane inteso che l’operazione di congelamento deve in ogni caso essere effettuata in linea con quanto espresso dalla Commissione europea con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza.
Lo stato di conservazione deve essere valutato sulla base di una procedura in cui l’OSA descrive i parametri organolettici e analitici (microbiologica e chimica).
Le eccedenze alimentari, possono comunque, nel rispetto di quanto definito dalla medesima Legge, essere oggetto di donazione ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.
Sempre su richiesta delle Associazioni di categoria il Ministero della Salute sta valutando la predisposizione di una linea guida specifica.
Le disposizioni della presente nota restano in vigore fino a nuova disposizione.
Riferimenti Contatto
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Telefono | 0376.408778 (interno 129) |
Cellulare | 366.3006038 |
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