Decreto Legge "Ambiente Bis"
L'8 ottobre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie
ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”, che interviene su alcuni ambiti centrali per le politiche ambientali e di sviluppo economico di alcuni settori .
Per il sistema delle micro e piccole imprese il decreto presenta elementi di particolare interesse, soprattutto sul fronte della semplificazione amministrativa, della valorizzazione dell’economia circolare e della gestione delle risorse materiali.
Terre e rocce da scavo
La norma su terre e rocce da scavo è probabilmente una delle parti più interessanti del decreto per il mondo delle costruzioni, degli impiantisti e delle PMI che operano nei cantieri.
Il decreto inserisce nel D.Lgs. 152/2006 un nuovo articolo 185-ter: "Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali".
Vengono innalzati a 4.000 mc i limiti quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce che continuano a essere qualificate come rifiuti al quadrato (con un massimo di 800 mc per rifiuti pericolosi); si introduce una semplificazione specifica per i cantieri che ne producono fino a 20 mc, consentendone il riutilizzo diretto nel sito di produzione
Le imprese dell'edilizia potrebbero beneficiare di minori incertezze sulla qualificazione del materiale, riduzione del rischio di contestazioni, gestione più agevole dei piccoli cantieri e maggior recupero di materiali anziché smaltimento.
Responsabilità estesa del produttore
La norma interviene sull’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006, introducendo una nuova lettera a-bis): viene previsto che i rappresentanti delle imprese che siedono negli organi di amministrazione dei consorzi si astengano dalle decisioni riguardanti affidamenti di servizi che possano coinvolgere imprese alle quali sono collegati. La norma mira quindi a evitare che chi partecipa alla governance possa influenzare decisioni da cui trae un vantaggio economico diretto.
Questa disposizione può essere letta come un ulteriore passo verso una trasformazione dei consorzi EPR: da organismi prevalentemente rappresentativi dei produttori a soggetti chiamati a operare con standard di governance sempre più simili a quelli richiesti agli enti che gestiscono risorse di interesse pubblico. È una tendenza che potrebbe avere riflessi importanti anche sul dibattito, oggi molto vivo, riguardante il ruolo dei consorzi autonomi, il pluralismo dei sistemi EPR e il rapporto tra soggetti consortili, produttori, gestori ambientali e pubbliche amministrazioni
Plastica riciclata nelle bottiglie per bevande
I produttori di bottiglie in PET dovranno trasmettere annualmente al CONAI i quantitativi immessi sul mercato e indicare quantità e provenienza della plastica riciclata utilizzata. Si tratta di un rafforzamento degli obblighi di comunicazione, con l’obiettivo di rendere più strutturato il monitoraggio del contenuto riciclato e della sua provenienza.
Tra gli altri aspetti di nostro interesse di carattere nazionale si segnala quanto segue.
ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”, che interviene su alcuni ambiti centrali per le politiche ambientali e di sviluppo economico di alcuni settori .
Per il sistema delle micro e piccole imprese il decreto presenta elementi di particolare interesse, soprattutto sul fronte della semplificazione amministrativa, della valorizzazione dell’economia circolare e della gestione delle risorse materiali.
Terre e rocce da scavo
La norma su terre e rocce da scavo è probabilmente una delle parti più interessanti del decreto per il mondo delle costruzioni, degli impiantisti e delle PMI che operano nei cantieri.
Il decreto inserisce nel D.Lgs. 152/2006 un nuovo articolo 185-ter: "Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali".
Vengono innalzati a 4.000 mc i limiti quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce che continuano a essere qualificate come rifiuti al quadrato (con un massimo di 800 mc per rifiuti pericolosi); si introduce una semplificazione specifica per i cantieri che ne producono fino a 20 mc, consentendone il riutilizzo diretto nel sito di produzione
Le imprese dell'edilizia potrebbero beneficiare di minori incertezze sulla qualificazione del materiale, riduzione del rischio di contestazioni, gestione più agevole dei piccoli cantieri e maggior recupero di materiali anziché smaltimento.
Responsabilità estesa del produttore
La norma interviene sull’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006, introducendo una nuova lettera a-bis): viene previsto che i rappresentanti delle imprese che siedono negli organi di amministrazione dei consorzi si astengano dalle decisioni riguardanti affidamenti di servizi che possano coinvolgere imprese alle quali sono collegati. La norma mira quindi a evitare che chi partecipa alla governance possa influenzare decisioni da cui trae un vantaggio economico diretto.
Questa disposizione può essere letta come un ulteriore passo verso una trasformazione dei consorzi EPR: da organismi prevalentemente rappresentativi dei produttori a soggetti chiamati a operare con standard di governance sempre più simili a quelli richiesti agli enti che gestiscono risorse di interesse pubblico. È una tendenza che potrebbe avere riflessi importanti anche sul dibattito, oggi molto vivo, riguardante il ruolo dei consorzi autonomi, il pluralismo dei sistemi EPR e il rapporto tra soggetti consortili, produttori, gestori ambientali e pubbliche amministrazioni
Plastica riciclata nelle bottiglie per bevande
I produttori di bottiglie in PET dovranno trasmettere annualmente al CONAI i quantitativi immessi sul mercato e indicare quantità e provenienza della plastica riciclata utilizzata. Si tratta di un rafforzamento degli obblighi di comunicazione, con l’obiettivo di rendere più strutturato il monitoraggio del contenuto riciclato e della sua provenienza.
Tra gli altri aspetti di nostro interesse di carattere nazionale si segnala quanto segue.
- Sul fronte bonifiche si interviene sulle procedure per i siti contaminati, fissando in 150 giorni il termine entro il quale la provincia deve adottare l’ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e prevedendo, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo della Regione.
- Viene istituito un nuovo Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro l’anno dal 2027. Le risorse potranno essere utilizzate dai Comuni per investimenti connessi a eventi ambientali imprevedibili che non raggiungono la soglia dell’emergenza di protezione civile, comprese espressamente le crisi del ciclo dei rifiuti, con contributi fino a un milione di euro per singolo evento
Viene inoltre introdotto un rafforzamento delle strutture pubbliche che si occupano di VIA, VAS e autorizzazioni ambientali, ampliando le competenze e la capacità istruttoria delle commissioni tecniche ministeriali.
Per ulteriori necessità e approfondimenti l'Ufficio Ambiente resta a disposizione.
Riferimenti Contatto
| Nome | Stefano Tassellari |
| Telefono | 0376.408778 (int. 211) |
| Cellulare | 345.7887861 |
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