Deposito pneumatici fuori uso
DEPOSITO PNEUMATICI FUORI USO
Esiste una norma di legge che indica come conservare i PFU (Pneumatici Fuori Uso) in attesa dello smaltimento? “Il deposito temporaneo dei PFU deve rispettare la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) ossia su pavimentazioni idonee ed impermeabilizzate (es. cemento, asfalto)”
Tale accorgimento è sufficiente ad evitare eventuali sanzioni nel caso in cui dovessero intervenire dei controlli?
RISPOSTA
Il deposito di rifiuti (inclusi gli pneumatici fuori uso – PFU) può avvenire in area autorizzata allo stoccaggio oppure, in deroga all’obbligo di autorizzazione delle operazioni di stoccaggio, secondo il regime semplificato del c.d. “deposito temporaneo”.
La normativa sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb); art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006) consente infatti – al ricorrere di determinate condizioni qualitative, quantitative e temporali – la deroga rispetto alla “regola” della necessità del conseguimento del titolo autorizzativo.
Affinché l’operatore possa avvalersi del regime di vantaggio è necessario però che ricorrano i requisiti normativi, la cui prova è rimessa all’operatore stesso. Ne deriva che correttamente viene data l’indicazione secondo cui il deposito temporaneo deve rispettare la normativa vigente (d.lgs. 152/2006). Viene inoltre inserita una precisazione sulle modalità tecniche di tenuta, senza che essa possa però intendersi esaustiva di tutte le condizioni normativamente previste per l’accesso alla disciplina del deposito temporaneo.
Esiste una norma di legge che indica come conservare i PFU (Pneumatici Fuori Uso) in attesa dello smaltimento? “Il deposito temporaneo dei PFU deve rispettare la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) ossia su pavimentazioni idonee ed impermeabilizzate (es. cemento, asfalto)”
Tale accorgimento è sufficiente ad evitare eventuali sanzioni nel caso in cui dovessero intervenire dei controlli?
RISPOSTA
Il deposito di rifiuti (inclusi gli pneumatici fuori uso – PFU) può avvenire in area autorizzata allo stoccaggio oppure, in deroga all’obbligo di autorizzazione delle operazioni di stoccaggio, secondo il regime semplificato del c.d. “deposito temporaneo”.
La normativa sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb); art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006) consente infatti – al ricorrere di determinate condizioni qualitative, quantitative e temporali – la deroga rispetto alla “regola” della necessità del conseguimento del titolo autorizzativo.
Affinché l’operatore possa avvalersi del regime di vantaggio è necessario però che ricorrano i requisiti normativi, la cui prova è rimessa all’operatore stesso. Ne deriva che correttamente viene data l’indicazione secondo cui il deposito temporaneo deve rispettare la normativa vigente (d.lgs. 152/2006). Viene inoltre inserita una precisazione sulle modalità tecniche di tenuta, senza che essa possa però intendersi esaustiva di tutte le condizioni normativamente previste per l’accesso alla disciplina del deposito temporaneo.
Riferimenti Contatto
Nome | Stefano Tassellari |
Telefono | 0376.408778 (interno 111) |
Cellulare | 345.7887861 |
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