DL PNRR 2 pubblicato in Gazzetta ufficiale

04/05/2022
Il decreto-legge sull’attuazione del PNRR (n. 36/22) – c.d. “PNRR 2” – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile ed è entrato in vigore il 1° maggio.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni vòlte a facilitare l’attuazione del PNRR da parte delle Amministrazioni pubbliche e ad accelerare il raggiungimento di specifici obiettivi.

FISCO
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici; fatturazione elettronica e pagamenti elettronici (art. 18)
Il provvedimento in esame interviene nuovamente sull’obbligo di accettare pagamenti elettronici, integrando le disposizioni già contenute nell’articolo 15, comma 4, del DL n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, che ha previsto l’obbligo, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito. Successivamente, l'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, ha previsto un’apposita previsione sanzionatoria per la mancata osservanza dell’obbligo suddetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’articolo 18 del provvedimento in parola anticipa al 1° giugno 2022 la citata scadenza.

Il decreto, inoltre, estende, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti forfetari, con una apprezzabile attenzione alle imprese fino a 25.000 euro di ricavi per le quali l’avvio è ritardato al 1° gennaio 2024. In sede di discussione parlamentare la Confederazione proporrà di posticipare al 1° gennaio 2023 la partenza del nuovo adempimento, in ragione del breve tempo a disposizione delle imprese per adeguare i propri comportamenti (poco più di due mesi alla data di avvio dell’obbligo) e anche per evitare di ‘spezzare’ il periodo d’imposta in due tronconi, sei mesi con fatture cartacee e altrettanti con fatture elettroniche.

Inoltre, l’estensione dell’obbligo deve portare a significative semplificazioni degli adempimenti fiscali a carico delle imprese a fronte della possibilità per l’Amministrazione finanziaria di conoscere, in tempo reale, i comportamenti dei contribuenti, per quanto riguarda sia le vendite sia gli acquisti.

In particolare, Confartigianato proporrà di abrogare il sistema del reverse charge in edilizia e quello dello split payment, di ridurre la ritenuta sui bonifici bancari relativi a spese che danno diritto a detrazioni, di eliminare l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA e innalzare il limite di compensazione dei crediti fiscali in assenza di visto.
 
LAVORO
Istituzione del Portale nazionale del sommerso (art. 19)
Con lo scopo di programmare efficacemente l’attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso, viene istituito il “Portale nazionale del sommerso”, che sarà gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nel Portale, che andrà a sostituire e integrare le banche dati esistenti, confluiranno le risultanze dell’attività ispettiva svolta dall’INL, dall’INPS, dall’INAIL nonché da parte dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
In particolare, nella nuova banca dati verranno condivisi non solo i verbali ispettivi ma anche ogni altro provvedimento conseguente l’attività di vigilanza, compresi gli atti relativi a eventuali contenziosi instaurati.

AMBIENTE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA (art. 24)
In relazione agli obiettivi fissati all’interno del PNRR in relazione al Superbonus, la norma prevede il potenziamento del monitoraggio della misura da parte di ENEA, per il tramite del portale dedicato alla presentazione dei progetti finanziati a valere sul Superbonus. La disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il Bonus Casa per gli interventi di riqualificazione energetica, ENEA raccolga le informazioni utili alla quantificazione dei risparmi energetici, nonché al monitoraggio degli interventi di natura antisismica. La norma, inoltre, interviene sulla governance dell’ENEA prevendendo una razionalizzazione al fine di assicurare un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte.
 
Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (art. 25)
La norma interviene armonizzando i livelli di competenza istituzionale statale e regionale in ordine alla gestione delle macerie derivanti da eventi calamitosi, al fine di superare la criticità relativa al “piano di gestione delle macerie” impropriamente inserito tra gli elementi contenuti nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti. In tale contesto, la norma inserisce, nell’ambito delle competenze regionali (articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006), una disposizione finalizzata all’inserimento tra gli elaborati del piano di gestione dei rifiuti anche quello di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e infrastrutture a seguito di un evento sismico.
 
Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica (art. 26)
La norma prevede il rafforzamento delle competenze del MITE in materia di interventi legati alla transizione green di derivazione diretta del PNRR, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti e l’efficace attuazione degli investimenti e delle riforme da conseguire entro il 30 giugno 2026.
 
Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (art. 27)
La norma, che non ha effetti di ricaduta diretta sulle imprese, prevede l’istituzione del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), con l’obiettivo di realizzare un sistema di governance del settore, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
 
ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE
Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere (art. 34)
La disposizione armonizza la disciplina del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con lo specifico obiettivo del PNRR, introducendo un sistema di certificazione della parità di genere. In particolare, la lettera a) modifica il comma 7 dell’art. 93, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo, quale ulteriore ipotesi di riduzione della cd. “garanzia provvisoria” (cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’avviso), il possesso della certificazione della parità di genere.
La lettera b), al contempo, interviene sui criteri di aggiudicazione degli appalti, declinati all’art. 95 del medesimo Codice dei contratti pubblici, prevedendo la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte. La modifica va, in particolare, a integrare la norma sull’attribuzione di un maggior punteggio per l’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero. Con essa si estende tale premialità anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della già ricordata certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.
 
Disposizioni in materia di ZES e ZLS (art. 37)
In relazione alla costituzione delle ZES si prevede la definizione di una procedura semplificata di revisione del perimetro delle aree individuate. Con riferimento al credito di imposta si chiarisce che vi rientrano i terreni e si precisa che nel concetto di acquisto di immobili sono ricompresi l’acquisizione, l’ampliamento e la realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti eseguiti anche non cumulativamente. Vengono infine stanziati ulteriori 250 milioni di euro per i contratti di sviluppo.
 
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 39)
La norma integra il Comitato di Gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.
 
Modifiche al Codice della crisi d'impresa (art. 42)
La norma proroga l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 15 luglio 2022 (anziché al 16 maggio) visto che è in corso di definizione il decreto legislativo di modifica del Codice stesso (lo schema è attualmente all’esame del Parlamento).
Si anticipa alla stessa data del 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del titolo II (relativo alla composizione negoziata della crisi, al concordato semplificato e alle segnalazioni per l’emersione anticipata della crisi) che inizialmente era prevista per il 31 dicembre 2023.

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