Erogazioni pubbliche 2021: una moratoria fino al 31 dicembre 2022

20/07/2022
Da qualche anno la normativa sulla “trasparenza” ha introdotto per le imprese l’obbligo di rendere note le erogazioni pubbliche ricevute: per questo entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare i contributi dell’anno precedente.
Anche la pubblicazione degli aiuti di stato ricevuti nel 2021, quindi, avrebbe dovuto essere fatta entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, è stata disposta una moratoria, fino al 31 dicembre 2022, nell’applicazione delle sanzioni per mancato adempimento.
Pertanto, chi non avesse ancora provveduto, ha ancora tempo fino a fine anno per effettuare la pubblicazione.E' consigliabile farlo al più presto, per non correre il rischio di scordarsi l’adempimento e di vedersi applicare pesanti sanzioni, che possono arrivare fino alla revoca dell’agevolazione ottenuta.

Come sempre Confartigianato è a disposizione degli associati per provvedere alla pubblicazione dei dati di quanti fossero privi di un proprio sito internet.
 
Chi è soggetto all’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute
Sono soggette all’obbligo le imprese alle quali nell’anno 2021 sono stati EROGATI (criterio di cassa) contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad euro 10.000.

Come procedere
Verificare con il proprio commercialista se le erogazioni di contributi ricevute (somma di tutti i contributi) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro. Se non lo sono, non si deve fare nulla.
Se le erogazioni sono uguali o superiori a 10.000 euro, verificare con il commercialista se tutti i contributi sono pubblicati o meno sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).
Fatto questo secondo passaggio verificare in quale caso rientra l'azienda:

caso A) Nel caso di una srl che deposita al Registro delle Imprese un bilancio ordinario in forma estesa
Verificare con il commercialista che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota integrativa al bilancio.

caso B) Se non si deposita un bilancio ordinario e quindi se ne redige uno in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile, e l'azienda ha un sito internet?
Se il commercialista ha confermato che tutti i contributi sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), va pubblicare sul sito internet la seguente dicitura: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE (dell'azienda) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Se i contributi NON sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), va compilato un elenco dei contributi ricevuti e pubblicarlo sul  sito internet.

La norma non specifica in quale pagina del sito vanno pubblicate, si suggerisce di pubblicarle nella homepage dove sono riportati i riferimenti dell’azienda e la partita IVA.

caso C) L' azienda non ha un sito internet?
Se l'azienda non è associata a Confartigianato e non ha un sito internet, è possibile beneficiare del servizio di pubblicazione sul sito internet di Confartigianato Imprese Mantova rivolto agli associati.

Fare compilare dal commercialista l’elenco dei contributi ricevuti.

Per i contributi pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), compilerà la prima parte inserendo il codice fiscale dell’impresa.
Per gli altri contributi per cui vige l’obbligo di pubblicazione, dovrà compilare un elenco dettagliato (seconda parte).
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