Forfettari: dal 1 luglio 2022 obbligo di fattura elettronica con eccezioni
26/05/2022
Con l'art 18 del PNRR 2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell’aprile scorso è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 luglio 2022 ai contribuenti forfettari, in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro Partite Iva per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, è stato stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Una delle finalità della riforma fiscale, iniziata con la rimodulazione delle aliquote IRPEF nella legge di bilancio 2022 è quella di prevenire e contrastare l’evasione, pertanto tra le misure più accreditate vi è stata quella dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari che oggi rappresentano 1,5 milioni di partite Iva, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che non abbiano superato 65.000 euro di proventi nell'anno precedenti alle operazioni sanitarie: ma in questo caso più che un discorso fiscale è un discorso di privacy.
L'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del dicembre scorso, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.
Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro Partite Iva per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, è stato stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Una delle finalità della riforma fiscale, iniziata con la rimodulazione delle aliquote IRPEF nella legge di bilancio 2022 è quella di prevenire e contrastare l’evasione, pertanto tra le misure più accreditate vi è stata quella dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari che oggi rappresentano 1,5 milioni di partite Iva, alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che non abbiano superato 65.000 euro di proventi nell'anno precedenti alle operazioni sanitarie: ma in questo caso più che un discorso fiscale è un discorso di privacy.
L'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del dicembre scorso, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.