Nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

21/07/2022
Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Tutte le imprese individuali e collettive, a decorrere da tale data, dovranno adottare misure ed assetti che permettano di prevedere tempestivamente possibili situazioni di insolvenza.

Con gli ultimi interventi normativi il legislatore prevede l’accantonamento del sistema di allerta e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata.

L’obiettivo principale della riforma è quello di anticipare eventuali situazioni di rischio, attraverso specifici strumenti, per una più rapida diagnosi della difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale.
 
Il cambiamento maggiore per le imprese è che le imprese, d’ora in avanti, dovranno dotarsi di sistemi informativi in grado di rilevare i segnali più evocativi di una crisi.

Questi strumenti dovranno controllare e monitorare, ad esempio, i flussi di cassa e il budget dell’impresa, e permettere di stabilire i piani e le strategie per riportare l’azienda in equilibrio economico, patrimoniale o finanziario.

Le misure che dovranno essere adottate dovranno permettere l’emersione di situazioni di difficoltà, ad esempio, nella sostenibilità dei debiti in un’ottica di continuità aziendale per i 12 mesi successivi ponendo particolare attenzione all’esistenza di debiti scaduti verso lavoratori, fornitori, banche o altri intermediari finanziari, enti pubblici quali INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA DI RISCOSSIONE.

Rispetto a quest’ultimi, inoltre si è previsto un obbligo di comunicazione tempestiva verso il contribuente con particolari situazioni debitori. In osservanza a tale disposizione l’Agenzia delle Entrate sta procedendo all’invio delle comunicazioni riferite alle liquidazioni IVA del primo trimestre 2022 in caso di debito superiore ad € 5.000,00 non versato.
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