Bando architettura rurale di Regione Lombardia
26/07/2022
Il bando Architettura rurale mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale privato o pubblico che insistono sul territorio regionale:
BENEFICIARI
Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale privato o pubblico che insistono sul territorio regionale:
- Persone fisiche
- Soggetti privati profit, imprese in forma individuale o societaria
- Soggetti privati non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative.
I soggetti di cui sopra devono dimostrare di essere proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili interessati dagli interventi in data antecedente al 31.12.2020. Nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori, deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento. I predetti soggetti dovranno altresì dichiarare di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a decorrere dal momento della conclusione amministrativa e contabile pari ad almeno 5 anni, cioè dalla liquidazione finale del contributo.
Potranno presentare una nuova candidatura sul presente bando i soggetti non ammessi a finanziamento a valere sul bando di cui al d.d.g n. 5058 del 13 aprile 2022 (elenchi B e C approvati con d.d.g n. 9850 del 06 luglio 2022) poiché esclusi per motivi formali o per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista.
INTERVENTI FINANZIABILI
La domanda potrà riguardare un progetto che potrà interessare più tipologie di architetture rurali di pertinenza di un unico bene/immobile situato nel territorio della Regione Lombardia.
Gli interventi ammissibili, pena l’esclusione, devono riguardare beni/immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale:
- per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004
- che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e/o comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
PROGETTI FINANZIBILI
Gli interventi proposti dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione, nonché produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione di specifiche tipologie di edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale sotto specificate e/o di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
Non sono ammissibili progetti riguardanti beni localizzati nei centri abitati, come definiti da ISTAT– “Centri abitati: Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso”.
Ciascun progetto potrà interessare più tipologie di architetture rurali di pertinenza di un unico bene/immobile situato nel territorio della Regione Lombardia:
- edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati
- strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili)
- elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.
- spazi aperti: di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
Saranno finanziati progetti che prevedano le seguenti tipologie d’intervento:
- Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale conigati ove opportuno a interventi per il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica, per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- Interventi di manutenzione del paesaggio rurale.
- Allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi sociali, ambientali turistici (escluso l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole.
In caso il bene si trovi accatastato nella categoria F/2 (unità collabente) la domanda verrà presa in considerazione in caso l’intervento comporti il recupero funzionale e la riqualificazione dell’immobile per un utilizzo con permanenza di persone e relativa riqualificazione della categoria catastale.
La destinazione d’uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, dei beni dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile del progetto finanziato. Nel caso di progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale anche di proprietà pubblica nella piena disponibilità di soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni, i titoli di godimento del bene dovranno avere una durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno finanziario del presente bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico proprietario.
PUBBLICA FRUIZIONE
Pena la revoca del contributo, i beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo, ossia 5 anni dalla conclusione dell’operazione:
- Nel caso di beni dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, le modalità di visita dovranno essere concordate tra il proprietario/gestore/detentore e la Soprintendenza.
- I beni non soggetti a tutela, dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo minimo quantificato in giorni 24/anno. Le modalità di detta fruizione, salvo diverse indicazioni della competente Soprintendenza, ove previsto, dovranno essere disciplinati da specifici accordi fra i gestori dei beni e soggetti pubblici e privati che, per proprio statuto / mission aziendale, prevedano detta funzione (visite guidate e didattica); in alternativa dovranno concretizzarsi con giornate aperte al pubblico: detta modalità verrà comunicata al Comune di riferimento, Pro Loco, Ufficio turistico, Ecomuseo, con un anticipo quantificato in un minimo di 30 giorni al fine di poter garantire opportuna divulgazione dell’iniziativa.
In fase di domanda, il soggetto istante dovrà impegnarsi ad assicurare la pubblica fruizione nelle modalità sopra descritte e presentare una prima ipotesi delle modalità con cui intende ottemperare a questo impegno.
Le modalità effettive dovranno essere trasmesse a Regione Lombardia al fine di procedere alla liquidazione finale del contributo.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerati ammissibili i progetti avviati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 (e non oltre il 30 giugno 2023) e conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Il Progetto è considerato avviato alla data di inizio lavori, debitamente documentata.
Pena la decadenza dal beneficio, i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025; il progetto sarà considerato ultimato a fronte dell’avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo da parte del tecnico abilitato in caso di opere edili e dal fornitore in caso di allestimenti/attrezzature.
Il soggetto beneficiario dovrà presentare la rendicontazione finale del progetto agli uffici regionali entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:
Le modalità effettive dovranno essere trasmesse a Regione Lombardia al fine di procedere alla liquidazione finale del contributo.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerati ammissibili i progetti avviati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 (e non oltre il 30 giugno 2023) e conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Il Progetto è considerato avviato alla data di inizio lavori, debitamente documentata.
Pena la decadenza dal beneficio, i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025; il progetto sarà considerato ultimato a fronte dell’avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo da parte del tecnico abilitato in caso di opere edili e dal fornitore in caso di allestimenti/attrezzature.
Il soggetto beneficiario dovrà presentare la rendicontazione finale del progetto agli uffici regionali entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:
- spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi, compreso l’acquisto e installazione di impianti tecnici
- spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti
- spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite massimo del 10%
- imprevisti (se inclusi nel quadro economico)
- allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici
- spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita
- spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione. L’IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa sia a carico definitivo del soggetto.
AGEVOLAZIONE
Per interventi su beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al punto 1), Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino a un massimo del 100%, del totale delle spese ammissibili.
Per i progetti su beni che abbiano più di 70 anni e siano censiti dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui al punto 2), Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino a un massimo dell’80% del totale delle spese ammissibili.
In nessun caso sarà concesso un contributo superiore a € 150.000,00 nel rispetto dei massimali stabiliti dai regimi sugli Aiuti di Stato riportati nell’allegato 1.
Il contributo sarà erogato interamente a saldo a seguito della rendicontazione finale del progetto finanziato.
TEMPISTICA
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 19 luglio 2022 ed entro le ore 16.00 del 29 settembre 2022.
ALLEGATO 1 – AIUTI DI STATO
Considerato che potranno essere presentati progetti da soggetti di diversa natura e con finalità differenti, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile e definire di conseguenza il massimo contributo concedibile.
Regione Lombardia si riserva, in fase di istruttoria delle domande pervenute, la facoltà di correggere d’ufficio la scelta operata ove dovuto nell’ambito delle linee di aiuto.
Al momento della presentazione della Domanda, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all’applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato:
LINEA DI FINANZIAMENTO 1 – NON AIUTO – Per persone fisiche, attività non economiche e interventi finalizzati al restauro conservativo di immobili sottoposti a vincolo.
• Interventi di restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. In coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. n. 7551/2017, tenendo conto anche del Considerando 72 del Reg. (UE) 651/2014, le attività di cui trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico. Non rilevante ai sensi della disciplina aiuti.
• Rilevanza locale e/o attività non economica. Come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui “Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico; pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato”) e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi) i finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare attività didattiche/culturali che per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non è rilevante ai sensi della disciplina aiuti.
Per questa Linea di finanziamento il massimo contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque nel limite generale pari a € 150.000.
LINEA DI FINANZIAMENTO 2 – AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLO. Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di imprese agricole, per gli interventi di Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all’attività di impresa, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 25.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis agricolo” (Reg. (UE) 1408/2013. Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis agricolo” fino ad un massimo di € 25.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l’anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti. Il contributo sarà rideterminato d’ufficio nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile.
LINEA DI FINANZIAMENTO 3 - AIUTO IN DE MINIMIS. Fatti salvi i casi di cui ai punti precedenti, i finanziamenti a favore di imprese, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Rientrano in questa Linea anche gli interventi di aziende agricole funzionalmente connessi ad attività turistica/didattica (escluda ricettività).
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 200.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013). Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis” fino ad un massimo di € 200.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l’anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti. Il contributo sarà rideterminato d’ufficio nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile.
LINEA DI FINANZIAMENTO 4 – AIUTO IN ESENZIONE ABER - Per gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato ai sensi del regolamento (CE) N. 702/2014) della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, si potranno finanziare alle imprese agricole interventi rivolti a preservare il patrimonio culturale e naturale delle stesse , nel rispetto degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 6 (Determinazione dei dati dell'impresa), 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (CE) N. 702/2014).
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 150.000, come previsto dall’articolo 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (CE) N. 702/2014).
LINEA DI FINANZIAMENTO 5 - AIUTO IN ESENZIONE GBER – Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari del presente bando per la realizzazione di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, possono essere assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1 – 12 e 53.
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore all'80 % dei costi ammissibili.
Per interventi su beni per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al punto 1), Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino a un massimo del 100%, del totale delle spese ammissibili.
Per i progetti su beni che abbiano più di 70 anni e siano censiti dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui al punto 2), Regione Lombardia concederà al Soggetto beneficiario un contributo fino a un massimo dell’80% del totale delle spese ammissibili.
In nessun caso sarà concesso un contributo superiore a € 150.000,00 nel rispetto dei massimali stabiliti dai regimi sugli Aiuti di Stato riportati nell’allegato 1.
Il contributo sarà erogato interamente a saldo a seguito della rendicontazione finale del progetto finanziato.
TEMPISTICA
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 19 luglio 2022 ed entro le ore 16.00 del 29 settembre 2022.
ALLEGATO 1 – AIUTI DI STATO
Considerato che potranno essere presentati progetti da soggetti di diversa natura e con finalità differenti, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile e definire di conseguenza il massimo contributo concedibile.
Regione Lombardia si riserva, in fase di istruttoria delle domande pervenute, la facoltà di correggere d’ufficio la scelta operata ove dovuto nell’ambito delle linee di aiuto.
Al momento della presentazione della Domanda, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all’applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato:
LINEA DI FINANZIAMENTO 1 – NON AIUTO – Per persone fisiche, attività non economiche e interventi finalizzati al restauro conservativo di immobili sottoposti a vincolo.
• Interventi di restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetto a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. In coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. n. 7551/2017, tenendo conto anche del Considerando 72 del Reg. (UE) 651/2014, le attività di cui trattasi rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell’ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica che, in coerenza con l’attuale posizione nazionale, non rientra nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico. Non rilevante ai sensi della disciplina aiuti.
• Rilevanza locale e/o attività non economica. Come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2 ed in particolare 2.6 (secondo cui “Talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico; pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato”) e sezione 6.3 punti 190 e seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi) i finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare attività didattiche/culturali che per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o la stessa è puramente ancillare o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non è rilevante ai sensi della disciplina aiuti.
Per questa Linea di finanziamento il massimo contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque nel limite generale pari a € 150.000.
LINEA DI FINANZIAMENTO 2 – AIUTO IN DE MINIMIS AGRICOLO. Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di imprese agricole, per gli interventi di Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all’attività di impresa, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 25.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis agricolo” (Reg. (UE) 1408/2013. Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis agricolo” fino ad un massimo di € 25.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l’anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti. Il contributo sarà rideterminato d’ufficio nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile.
LINEA DI FINANZIAMENTO 3 - AIUTO IN DE MINIMIS. Fatti salvi i casi di cui ai punti precedenti, i finanziamenti a favore di imprese, possono essere assegnati e attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Rientrano in questa Linea anche gli interventi di aziende agricole funzionalmente connessi ad attività turistica/didattica (escluda ricettività).
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 200.000 per impresa unica conformemente al regolamento “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013). Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime “de minimis” fino ad un massimo di € 200.000 in un triennio. Questo periodo è valutato su base mobile a far data dal momento della concessione del contributo oggetto di valutazione e pertanto comprende l’anno dell'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data del provvedimento di ammissione a finanziamento, e i due esercizi finanziari precedenti. Il contributo sarà rideterminato d’ufficio nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile.
LINEA DI FINANZIAMENTO 4 – AIUTO IN ESENZIONE ABER - Per gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato ai sensi del regolamento (CE) N. 702/2014) della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, si potranno finanziare alle imprese agricole interventi rivolti a preservare il patrimonio culturale e naturale delle stesse , nel rispetto degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 6 (Determinazione dei dati dell'impresa), 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (CE) N. 702/2014).
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore a € 150.000, come previsto dall’articolo 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole) del regolamento (CE) N. 702/2014).
LINEA DI FINANZIAMENTO 5 - AIUTO IN ESENZIONE GBER – Fatti salvi i casi di cui sopra, i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari del presente bando per la realizzazione di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, possono essere assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1 – 12 e 53.
Per questa Linea di finanziamento il contributo non potrà comunque essere superiore all'80 % dei costi ammissibili.
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