Bando credito d'imposta per la formazione del personale 2022
12/07/2022
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche introdotte dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 e dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 e dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Art. 22 Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50) un bando relativo al credito d'imposta per la formazione del personale.
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
L’erogazione delle attività formative deve avvenire internamente attraverso personale dipendente. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione
o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
• Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate.
• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.
• Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
• ITS.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI
Le attività formative dovranno riguardare: VENDITE E MARKETING, INFORMATICA, TECNICHE E TECNOLOGIA DI PRODUZIONE.
TEMATICHE DELLA FORMAZIONE 4.0:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
• 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
• 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
• 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al:
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese;
• 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, è previsto un bonus aggiuntivo pari ad
€ 5.000 a copertura delle spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
L’erogazione delle attività formative deve avvenire internamente attraverso personale dipendente. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
• Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione
o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
• Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate.
• Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.
• Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
• ITS.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI
Le attività formative dovranno riguardare: VENDITE E MARKETING, INFORMATICA, TECNICHE E TECNOLOGIA DI PRODUZIONE.
TEMATICHE DELLA FORMAZIONE 4.0:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
• 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
• 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
• 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al:
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese;
• 35% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, è previsto un bonus aggiuntivo pari ad
€ 5.000 a copertura delle spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
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