Bando di efficienza energetica artigiani di Regione Lombardia

09/06/2022
Regione Lombardia ha pubblicato un bando per erogare contributi a favore dell’efficienza energetica delle micro e piccole imprese artigiane del settore manifatturiero.
 
BENEFICIARI
Micro e piccole imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio con codice Ateco sezione C (attività manifatturiere), con sede legale o operativa in Lombardia.
Le imprese devono essere iscritte e attive al Registro delle Imprese da oltre 12 mesi e attive nell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.
Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco
sezione A 01.61.00) e all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.


INTERVENTI FINANZIABILI
Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l’efficientamento energetico del sito produttivo da realizzare unicamente presso una sola sede
legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell’intervento presente in Lombardia.
L’efficientamento energetico del sito produttivo e del ciclo produttivo deve essere attestato da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente
per materia, che deve concordare con l’impresa gli interventi da realizzare e valutare i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione, nonché l’eventuale
produzione di energia da fonti rinnovabili.
In fase di domanda, è necessario trasmettere la relazione del Tecnico in cui sono sintetizzati gli interventi da effettuare ed è indicato il risparmio energetico,
espresso in TEP3 (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati da conseguire nella sede dell’impresa indicata nella relazione stessa.
In fase di rendicontazione gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza dal contributo, almeno il 60% dell’efficienza energetica espressa in
TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati e dichiarata in domanda, come da relazione di chiusura del progetto redatta da un Tecnico competente per
materia iscritto al relativo ordine professionale e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese.
 
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute dal 26 aprile 2022, quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della
rendicontazione (entro il termine massimo del 31/03/2023).
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali all’efficientamento energetico del sito produttivo relative alle seguenti voci:


a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel
b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili
c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo
d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso
e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici
f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.)
g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se
direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento
h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle
richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di
cui alle precedenti voci da a) a g)
i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h).

Non sono inoltre ammissibili:

a) le spese di personale interno
b) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia
c) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse
d) le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati
e) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili
f) spese di montaggio, trasporto e formazione se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui alle precedenti lettere da a) e f)
g) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio
h) le spese per l’acquisto di beni usati
i) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese considerate ammissibili
j) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
 

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per l’efficientamento energetico del sito produttivo.
Il contributo massimo concedibile è di 50.000 euro, l’investimento minimo deve essere di € 15.000.

TEMPISTICA

FASE 1 Relazione del Tecnico: inserimento della relazione da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno
2022 e comunque entro e non oltre la data della chiusura dello sportello di cui alla FASE 2.

FASE 2 Domanda di contributo: presentazione della domanda di contributo da parte dell'impresa richiedente a partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 sino
ad esaurimento della dotazione finanziaria.


ALLEGATO 2 – REQUISITI PER LE CALDAIE A BIOMASSA
 
Ai fini dell’ammissibilità delle spese relative all’ acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
− nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2017
con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali ai 20 mg/Nm3

− nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle ex DM 186/2017
con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali a 15 mg/Nm3.

L’altitudine del Comune è riferita all’altitudine del centro, disponibile sul sito dell’ISTAT all’indirizzo: https://www.istat.it/it/archivio/156224.


Nei soli casi di sostituzione di impianti non alimentati a combustibili solidi, sono incentivati esclusivamente i generatori a biomassa EN 303-5 che posseggono i
seguenti requisiti tecnicoambientali:

− classificazione 5 stelle ex DM 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT (≤ 2 mg/Nm3 rif. al
13% O2)
− alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali)

− alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225)

− installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le
ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%

− installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.

Documentazione e requisiti per verificare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto a biomassa:

− certificazione ambientale (DM186/2017), fornita dal produttore per lo specifico impianto installato

− dichiarazione targa attribuita all’impianto dall’installatore e registrata nel Catasto regionale (CURIT).

Riferimenti Contatto

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