Bando Industria 5.0

PIANO TRANSIZIONE 5.0
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - GU n. 52 del 02/03/2024 


BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Acquisto o leasing di beni materiali e immateriali strumentali nuovi, effettuati negli anni 2024 e 2025 e mantenuti per almeno cinque anni, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
 
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
 
Ai fini della disciplina 5.0, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
a) I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
b) I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni sopra esposte, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.
b) le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati, e in ogni caso sino al massimo di300.000 €, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni.
 
AGEVOLAZIONE
Credito di imposta riconosciuto nelle seguenti misure:
1. Riduzione dei consumi della struttura produttiva pari al 3%, oppure del 5% riferito al singolo processo interessato dall’investimento:
  • fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 35%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: sulla quota eccedente i 2,5 milioni, il credito d’impostaè del 15%;
  • investimenti fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili per anno): sullaparte eccedente i 10 milioni, l’agevolazione è al 5%.
2) Riduzione dei consumi della struttura produttiva pari almeno al 6%, oppure al 10% dell’impianto su cui si concentra l’investimento:
  • fino a 2,5 milioni di euro: agevolazione al 40%;
  • fino a 10 milioni di euro: agevolazione al 20% sulla parte eccedente i 2,5 milioni;
  • fino a 50 milioni di euro: agevolazione al 10% sulla quota di spesa che supera i 10 milioni di euro.

3) Riduzione dei consumi della struttura produttiva sopra il 10%, oppure al 15% del singoloprocesso interessato dall’investimento:
  • investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta al 45%;
  • investimento fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta al 25%;
  • investimento fino a 50 milioni di euro: credito d’imposta al 15%. 
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025.

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
 
COME CALCOLARE IL RISPARMIO ENERGETICO PER AZIENDE ESISTENTI E DI NUOVA COSTITUZIONE
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO
  1. Presentazione della domanda di accesso al beneficio al soggetto gestore GSE: certificazione ex ante, descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
  2. Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato in base alle risorse disponibili.
  3. Invio comunicazioni periodiche al GSE relative all’avanzamento dell’investimento.
  4. Comunicazione al GSE del completamento dell’investimento: certificazione ex post.
  5. Certificazione delle spese ammissibili rilasciata da Revisore dei Conti.
  6. Occorre attendere cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate,dei dati definitivi.
BONUS CERTIFICAZIONI
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione ex ante ed ex post sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 €.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile, sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 €.

 

Riferimenti Contatto

TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
N.B. L'impresa associata avrà uno sconto del 30% sul costo del servizio di consulenza e supporto alla predisposizione della domanda.
La presente scheda si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
  • Valutare quali siano i contributi attualmente disponili e maggiormente idonei a supportare le aziende nella realizzazione dei propri investimenti;
  • Effettuare un monitoraggio continuo delle opportunità che dovessero di volta in volta presentarsi, e che possano meglio adattarsi alle esigenze progettuali delle aziende;
  • Offrire alle aziende uno strumento efficace per effettuare autonomamente una prima valutazione del proprio progetto di investimento.

Attenzione: le consulenze verranno fatturate indipendentemente dall'eventuale supporto nella predisposizione della domanda su un bando specifico.
Per maggiori informazioni:
bandi@confartigianato.mn.it
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