Bando parco agrisolare 2022
01/09/2022
Sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.
BENEFICIARI
Sono Soggetti beneficiari:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
INTERVENTI FINANZIABILI
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Per le aziende agricole di produzione primaria e le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Investimenti aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.
L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Investimenti aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
L‘investimento riguarda la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).
SPESE AMMISSIBILI
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda. I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi al contributo, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori
componenti di impianto;
▪ sistemi di accumulo;
▪ fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
▪ costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 15.000,00;
b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
▪ demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
Inoltre, sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di
efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale.
AZIENDE AGRICOLE ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA:
▪ 50% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
▪ 40% per le Altre Regioni;
▪ maggiorazione del 20% per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto, gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita e glii investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
AZIENDE ATTIVE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI:
▪ 50% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
▪ 40% per le Altre Regioni.
AZIENDE DEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN NON AGRICOLI E LE ALTRE IMPRESE:
▪ 30% dei costi ammissibili;
▪ l’intensità di aiuto può aumentare del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese e 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite di cui all’art. 107, par.3, lett. a) del Trattato.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 , nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo Soggetto beneficiario.
TEMPISTICA
Presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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BENEFICIARI
Sono Soggetti beneficiari:
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
INTERVENTI FINANZIABILI
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Per le aziende agricole di produzione primaria e le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Investimenti aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.
L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Investimenti aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.
L‘investimento riguarda la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).
SPESE AMMISSIBILI
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda. I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi al contributo, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori
componenti di impianto;
▪ sistemi di accumulo;
▪ fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
▪ costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 15.000,00;
b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
▪ demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
Inoltre, sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di
efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
AGEVOLAZIONE
Contributo in conto capitale.
AZIENDE AGRICOLE ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA:
▪ 50% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
▪ 40% per le Altre Regioni;
▪ maggiorazione del 20% per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto, gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita e glii investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
AZIENDE ATTIVE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI:
▪ 50% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
▪ 40% per le Altre Regioni.
AZIENDE DEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN NON AGRICOLI E LE ALTRE IMPRESE:
▪ 30% dei costi ammissibili;
▪ l’intensità di aiuto può aumentare del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese e 15% per investimenti effettuati nelle zone assistite di cui all’art. 107, par.3, lett. a) del Trattato.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 , nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo Soggetto beneficiario.
TEMPISTICA
Presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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