Bando Regione Lombardia "Formare per Assumere"
05/12/2022
Regione Lombardia ha approvato il bando “Formare per Assumere – Incentivi occupazionali associati a Voucher per l’adeguamento delle competenze” – Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 - Priorità 1 Occupazione, ESO4.1, Azione A.2 - misura gestita da Unioncamere Lombardia, quale Organismo per le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.
Soggetti beneficiari
Datori di lavoro che assumono presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
• le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
• gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
• le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
• i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
• le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
I soggetti richiedenti devono assicurare di:
• non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
• essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
• essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
• essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
• non rientrare nei campi di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Soggetti destinatari
Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
• per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
• se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.
Incentivo occupazionale
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:
• contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
• contratti di apprendistato.
I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.
Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1° dicembre 2022.
L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.
Sono esclusi i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
N.B. Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
• uomini fino a 54 anni: € 4.000;
• donne fino a 54 anni: € 6.000;
• uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
• donne a partire da 55 anni: € 8.000.
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
• uomini fino a 29 anni: € 1.500;
• donne fino a 29 anni: € 2.500;
• uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
• donne a partire da 30 anni: € 7.000.
Agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al paragrafo B.1.a. È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.
Il datore di lavoro, successivamente all’assunzione del destinatario, deve presentare domanda di concessione dell’agevolazione, comprensiva di incentivo occupazionale e di voucher per la formazione (se utilizzato).
Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.
La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
Per informazioni o supporto nella pratica contattare l’Ufficio Formazione.
Soggetti beneficiari
Datori di lavoro che assumono presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
• le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
• gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
• le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
• i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
• le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
I soggetti richiedenti devono assicurare di:
• non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
• essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
• essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
• essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
• non rientrare nei campi di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Soggetti destinatari
Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.
Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:
• per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell’ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
• se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.
Incentivo occupazionale
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:
• contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
• contratti di apprendistato.
I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.
Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1° dicembre 2022.
L’incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall’apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.
Sono esclusi i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
N.B. Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l’incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo occupazionale è differenziato in base alla tipologia contrattuale e alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
• uomini fino a 54 anni: € 4.000;
• donne fino a 54 anni: € 6.000;
• uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
• donne a partire da 55 anni: € 8.000.
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
• uomini fino a 29 anni: € 1.500;
• donne fino a 29 anni: € 2.500;
• uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
• donne a partire da 30 anni: € 7.000.
Agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti
Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato secondo le regole di cui al paragrafo B.1.a. È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell’Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.
Il datore di lavoro, successivamente all’assunzione del destinatario, deve presentare domanda di concessione dell’agevolazione, comprensiva di incentivo occupazionale e di voucher per la formazione (se utilizzato).
Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.
La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.
Per informazioni o supporto nella pratica contattare l’Ufficio Formazione.
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Telefono | 0376.408778 |
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