Fondo perduto per imprese danneggiate dalla crisi ucraina
08/11/2022
Ministero dello Sviluppo Economico
Contributo per piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina.
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti
requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.
Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
AGEVOLAZIONE
Le risorse finanziarie sono ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto‐legge n. 50/2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come
segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00;
b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.
L'agevolazione non può, comunque, superare l'ammontare massimo di euro 400.000,00 per singolo beneficiario.
TEMPISTICA
Presentazione della domanda dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
L’ordine temporale di presentazione delle domane non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.
requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.
Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che svolgono, in via prevalente, attività economiche di cui alla sezione A «Agricoltura, silvicoltura e pesca» della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
AGEVOLAZIONE
Le risorse finanziarie sono ripartite tra le PMI aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto‐legge n. 50/2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come
segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00;
b) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.
L'agevolazione non può, comunque, superare l'ammontare massimo di euro 400.000,00 per singolo beneficiario.
TEMPISTICA
Presentazione della domanda dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
L’ordine temporale di presentazione delle domane non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e delle istanze ammissibili pervenute.
Riferimenti Contatto
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