Patent Box: super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo
PATENT BOX
SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
BENEFICIARI
Soggetti titolari di reddito d'impresa che assumono la veste di "investitori e, quindi, procedano all’assunzione del rischio.
A tal riguardo, si precisa che per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo, e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Restano, pertanto, esclusi dalla definizione di “investitori” coloro che pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.
PROGETTI FINANZIABILI
Soggetti titolari di reddito d'impresa che assumono la veste di "investitori e, quindi, procedano all’assunzione del rischio.
A tal riguardo, si precisa che per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo, e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Restano, pertanto, esclusi dalla definizione di “investitori” coloro che pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.
PROGETTI FINANZIABILI
Rientrano i costi di ricerca e sviluppo e tutela legale (attività rilevanti) sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali - ivi inclusi:
- i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione;
- i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e letopografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Tali beni immateriali, per essere considerati agevolabili, devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa:
- per utilizzo diretto, si intende “l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività aziendale che i dirittisui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso”;
- per utilizzo indiretto, si intende la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beniimmateriali.
Per attività rilevanti si intendono:
- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- le attività classificabili come innovazione tecnologica;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
SPESE AMMISSIBILI
I costi che concorrono alla determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% sono i seguenti:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
AGEVOLAZIONE
Super deduzione del 110% dei costi sostenuti, a decorrere dal periodo d’imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale.
In caso di attivazione del meccanismo premiale, c.d. recapture, la maggiorazione del 110% può essere applicata ai costi sostenuti negli otto esercizi precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, incluse le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
In caso di attivazione del meccanismo premiale, c.d. recapture, la maggiorazione del 110% può essere applicata ai costi sostenuti negli otto esercizi precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, incluse le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.
TEMPISTICHE
L’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio agevolativo, vincolante, di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile.
Nel caso in cui l'impresa consegua ulteriori privative industriali, in periodi di imposta successivi rispetto a quello di esercizio della prima opzione, si rende necessario effettuare tante opzioni per quanti beni immateriali si intende agevolare, ciascuna con autonoma efficacia.
È considerata valida anche l'opzione presentata tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come "dichiarazione tardiva" sia come "correttiva nei termini".
Nel caso in cui l'impresa consegua ulteriori privative industriali, in periodi di imposta successivi rispetto a quello di esercizio della prima opzione, si rende necessario effettuare tante opzioni per quanti beni immateriali si intende agevolare, ciascuna con autonoma efficacia.
È considerata valida anche l'opzione presentata tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come "dichiarazione tardiva" sia come "correttiva nei termini".