Settore benessere: esclusi dall'obbligo del green pass
03/08/2021
OBBLIGO GREEN PASS NEL SETTORE BENESSERE: LE NOVITA'
Con il Decreto Legge 175 del 23 luglio 2021 (nuove misure anti contagio Covid) sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso del Green Pass. Tale misura non riguarda centri estetici, saloni di acconciatura e tattoo, mentre sono soggetti a tale disposizione i centri benessere.
Il Decreto proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e stabilisce che, a partire dal prossimo 6 agosto, sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso di un “green pass” comprovante: l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino o la guarigione dall’infezione (validità sei mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore.)
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Stante la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, Confartigianato ricorda che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività.
Pertanto sono esclusi i codici attività 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02; sono invece soggetti all’obbligo di verifica tutti i centri benessere (codice attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
Al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che "le imprese stesse non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità".
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