Approvata la Delibera per impianti a biomassa legnosa
13/10/2021
APPROVATA LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE PER IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
in vigore dal 1° agosto 2022
in vigore dal 1° agosto 2022
Nella seduta del 11 ottobre 2021, la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 5360 che detta disposizioni in merito alla gestione degli impianti costituiti da generatori a biomassa legnosa.
La nuova DGR riprende e fornisce maggiori dettagli rispetto all’Accordo di Bacino Padano adottato con la DGR 7095/2017.
La DGR entrerà in vigore dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022-2023.
Organizzeremo un incontro informativo per illustrare le novità introdotte dalla nuova normativa, prima della sua entrata in vigore.
Di seguito riportiamo le principali novità:
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).
Sono esclusi dall’intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
La nuova DGR riprende e fornisce maggiori dettagli rispetto all’Accordo di Bacino Padano adottato con la DGR 7095/2017.
La DGR entrerà in vigore dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022-2023.
Organizzeremo un incontro informativo per illustrare le novità introdotte dalla nuova normativa, prima della sua entrata in vigore.
Di seguito riportiamo le principali novità:
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).
Sono esclusi dall’intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
- con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
- utilizzati per:
- alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8;
- alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
- manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.;
PERIODICITA' CONTROLLI
Le operazioni di controllo devono essere registrate in un Rapporto di controllo di efficienza energetica con la periodicità minima di seguito indicata:
- Potenza termica nominale al focolare ≤ 10 kW: ogni 4 anni
- Potenza termica nominale al focolare >10 ≤15 kW: ogni 2 anni
- Potenza termica nominale al focolare > 15 kW: ogni 1 anno
La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione della stessa, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista con intervalli temporali più ampi.
I rapporti di controllo tecnico devono essere registrati a Catasto ogni volta che viene effettuato un intervento di controllo e manutenzione nell’ambito delle scadenze indicate.
Nei casi in cui gli interventi di manutenzione previsti dal produttore debbano avvenire con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati nell’anno in cui sono avvenuti ma senza versare i contributi per l’Autorità competente e per Regione Lombardia.
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI
La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale” di CURIT, determinati come segue:
I rapporti di controllo tecnico devono essere registrati a Catasto ogni volta che viene effettuato un intervento di controllo e manutenzione nell’ambito delle scadenze indicate.
Nei casi in cui gli interventi di manutenzione previsti dal produttore debbano avvenire con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati nell’anno in cui sono avvenuti ma senza versare i contributi per l’Autorità competente e per Regione Lombardia.
CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI
La corresponsione di entrambi i contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale” di CURIT, determinati come segue:
- Potenza nominale al focolare complessiva < 35 kW: € 8,00 (€ 1,00 regionali + € 7,00 provinciali)
- Potenza nominale al focolare complessiva ≥ 35 kW < 50,1 kW: € 15,50 (€ 1,50 regionali + € 14,00 provinciali)
- Potenza nominale al focolare complessiva ≥ 50,1 kW < 116,4 kW: € 83,50 (€ 3,50 regionali + € 80,00 provinciali)
- Potenza nominale al focolare complessiva ≥ 116,4 kW < 350 kW: € 150,00 (€ 10,00 regionali + € 140,00 provinciali)
- Potenza nominale al focolare complessiva > 350 kW: € 208,00 (€ 18,00 regionali + € 190,00 provinciali)
TARGATURA
Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell’impianto è unica.
In caso di impianto costituito da più generatori alimentati con combustibili diversi e che non condividono lo stesso sistema di distribuzione, va applicata una targa diversa per ogni tipologia di generatore (esempio: targa + libretto per caldaia gas, targa + libretto per generatore biomassa).
PULIZIA CANNA FUMARIA
La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
Al termine dell’attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia.
Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto, e una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni; in ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.
INSTALLAZIONE
A decorrere dal 15/10/2022, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:
- Per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017
- Per potenze al focolare superiori a 15 kW, classificazione 5 stelle ex d.m. 186/2017 con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm3 e di Carbonio Organico Totale (COT) non superiori a 2 mg/Nm3; Il rendimento termico utile dovrà essere attestato da una dichiarazione del produttore del generatore, con indicato il tipo di combustibile utilizzato;
A decorrere dal 15/10/2024, l’installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai requisiti di seguito indicati:
- Nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
- Nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017.