Formazione obbligatoria dei lavoratori in fase di assunzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, sono state ridefinite le regole della formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 23 maggio 2026) durante il quale è ancora possibile completare corsi avviati secondo le precedenti disposizioni (Accordo 21/12/2011).
Durata: 4 ore
Modalità: consentita anche in e-learning, secondo i nuovi standard tecnici dell’Accordo 2025.
Formazione specifica
Durata variabile in base al livello di rischio dell’attività (classificazione ATECO):
Livello di rischio e durata minima
Obbligatorio ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore
Verifica e attestazione
Ogni corso deve prevedere una verifica finale di apprendimento (test o prova pratica).
L’attestato rilasciato deve contenere i dati minimi previsti dall’Accordo 2025 (denominazione corso, ore, modalità, riferimento normativo, anagrafica del partecipante, ecc.).
Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale.
Verifica dell’efficacia
Il datore di lavoro deve valutare nel tempo l’efficacia della formazione, verificando che le conoscenze acquisite si traducano in comportamenti corretti e sicuri durante il lavoro.
Sanzioni
La mancata formazione o l’assenza di attestazione comportano per il datore di lavoro e il dirigente:
CASI IN CUI LA FORMAZIONE PREGRESSA È VALIDA
Il nuovo Accordo 2025 conferma che gli attestati già conseguiti da un lavoratore sono validi se soddisfano tutti i seguenti requisiti:
Corso conforme alla normativa vigente al momento dello svolgimento
→ Se il lavoratore ha frequentato un corso realizzato secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (o quello nuovo del 2025, se già applicato), l’attestato resta valido.
Corrispondenza tra i rischi della precedente mansione e quelli della nuova azienda
→ La formazione generale è sempre riconosciuta e non va ripetuta.
→ La formazione specifica, invece, è riconoscibile solo se i rischi sono analoghi (stesso settore ATECO o simile livello di rischio).
Esempio
Un lavoratore che passa da un ufficio amministrativo (rischio basso) a un altro ufficio con mansioni simili → formazione valida.
Un lavoratore che passa da un supermercato (rischio medio) a un’azienda metalmeccanica (rischio alto) → formazione da integrare o rifare.
Attestato completo e formalmente valido
Deve riportare:
La formazione dei lavoratori ha validità quinquennale; se sono passati più di 5 anni, è necessario l’aggiornamento di 6 ore.
Cosa deve fare l’azienda in fase di assunzione
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, con un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 23 maggio 2026) durante il quale è ancora possibile completare corsi avviati secondo le precedenti disposizioni (Accordo 21/12/2011).
- Quando deve essere effettuata
- contestualmente all’assunzione e prima dell’invio alla mansione lavorativa: il lavoratore non deve essere esposto a rischi specifici fino al completamento del corso.
- Chi deve essere formato
- lavoratori subordinati, soci lavoratori, apprendisti, tirocinanti e somministrati;
- anche i lavoratori a chiamata o part-time, indipendentemente dalla durata del rapporto.
- Contenuti e durata della formazione (nuovo Accordo 2025)
Durata: 4 ore
Modalità: consentita anche in e-learning, secondo i nuovi standard tecnici dell’Accordo 2025.
Formazione specifica
Durata variabile in base al livello di rischio dell’attività (classificazione ATECO):
Livello di rischio e durata minima
- Basso: 4 ore
- Medio: 8 ore
- Alto: 12 ore
Obbligatorio ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore
Verifica e attestazione
Ogni corso deve prevedere una verifica finale di apprendimento (test o prova pratica).
L’attestato rilasciato deve contenere i dati minimi previsti dall’Accordo 2025 (denominazione corso, ore, modalità, riferimento normativo, anagrafica del partecipante, ecc.).
Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale.
Verifica dell’efficacia
Il datore di lavoro deve valutare nel tempo l’efficacia della formazione, verificando che le conoscenze acquisite si traducano in comportamenti corretti e sicuri durante il lavoro.
Sanzioni
La mancata formazione o l’assenza di attestazione comportano per il datore di lavoro e il dirigente:
- arresto da 2 a 4 mesi
- ammenda da €1.474 a €6.388 (art. 55, comma 5, lett. c, D.Lgs. 81/2008).
CASI IN CUI LA FORMAZIONE PREGRESSA È VALIDA
Il nuovo Accordo 2025 conferma che gli attestati già conseguiti da un lavoratore sono validi se soddisfano tutti i seguenti requisiti:
Corso conforme alla normativa vigente al momento dello svolgimento
→ Se il lavoratore ha frequentato un corso realizzato secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (o quello nuovo del 2025, se già applicato), l’attestato resta valido.
Corrispondenza tra i rischi della precedente mansione e quelli della nuova azienda
→ La formazione generale è sempre riconosciuta e non va ripetuta.
→ La formazione specifica, invece, è riconoscibile solo se i rischi sono analoghi (stesso settore ATECO o simile livello di rischio).
Esempio
Un lavoratore che passa da un ufficio amministrativo (rischio basso) a un altro ufficio con mansioni simili → formazione valida.
Un lavoratore che passa da un supermercato (rischio medio) a un’azienda metalmeccanica (rischio alto) → formazione da integrare o rifare.
Attestato completo e formalmente valido
Deve riportare:
- titolo del corso;
- riferimento normativo (art. 37 D.Lgs. 81/2008 + Accordo Stato-Regioni);
- durata e modalità di erogazione;
- nome e firma del docente/ente formatore;
- data e luogo del corso;
- verifica di apprendimento effettuata.
La formazione dei lavoratori ha validità quinquennale; se sono passati più di 5 anni, è necessario l’aggiornamento di 6 ore.
Cosa deve fare l’azienda in fase di assunzione
- Richiedere copia dell’attestato (generale e specifico) e verificarne data, durata, contenuti, modalità, ente erogatore.
- Valutare la compatibilità dei rischi (consultando il DVR aziendale).
- un corso integrativo di formazione specifica
- un aggiornamento completo.
Riferimenti Contatto
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