Approvate le nuove disposizioni riferite alla DGR 3502/2020

21/06/2021
Con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Clima e Qualità dell’Aria n. 8224 del 16 giugno 2021 sono state approvate le “Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.G.R. XI/3502 del 05.08.2020”.
Nel documento pubblicato alla pagina del nostro sito che si riferisce alla normativa regionale, vengono fornite specifiche operative rispetto alla DGR 3502/2020, a cui fanno riferimento, e sono aggiornati gli allegati tecnici.

Di seguito si evidenzia:
 
Digitalizzazione del Rapporto di controllo tecnico
Il Rapporto di controllo tecnico può essere redatto in modalità digitale con apposita strumentazione idonea ad acquisire la firma del Responsabile, anche in modalità non grafometrica, purché lo strumento utilizzato abbia a disposizione la registrazione della marcatura temporale. La firma del Rapporto di controllo tecnico da parte del responsabile di impianto sigilla il rapporto stesso, il quale non può più essere modificato; nei casi di errori di trascrizione da parte dell’operatore, il rapporto deve essere nuovamente predisposto e fatto firmare al responsabile di impianto. Qualora venga utilizzata la modalità di redazione digitale del Rapporto di controllo tecnico, l’operatore si impegna a trasferire al Responsabile, secondo la scelta da questi esercitata, la copia cartacea o il file del rapporto, entro la fine del mese successivo all’intervento.
 
Acquisizione e visualizzazione dei dati
La registrazione di un nuovo impianto o della sostituzione del generatore è di competenza dell’installatore che ha effettuato l’operazione e la trasmissione delle informazioni a CURIT deve essere effettuata direttamente dallo stesso o tramite il CAIT delegato.
La trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione e delle altre comunicazioni previste deve avvenire non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello della loro redazione. Nel caso in cui la trasmissione avvenga tramite i CAIT, i documenti originali, in cartaceo o digitale, devono essere consegnati agli stessi non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello della loro redazione. I CAIT, per completare la trasmissione telematica, hanno a disposizione i due mesi successivi a partire dalla fine del mese della consegna.

Targatura degli impianti termici
Tutti gli impianti termici devono essere dotati della Targa Impianto. La Targa deve essere applicata all’impianto da:
  • Installatore, nel caso di nuovi impianti o impianti esistenti e sprovvisti di Targa, all’atto dell’installazione e della messa in esercizio; in pratica, nei casi in cui l’installatore risulta responsabile del rilascio e trasmissione di tutta la documentazione prevista al punto 12 della Delibera di Giunta Regionale n. X/3502 del 5 agosto 2020;
  • Manutentore, nel caso di impianti esistenti e sprovvisti di Targa, all’atto della prima manutenzione per cui è prevista la trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.
 
Gestione di un impianto potenzialmente pericoloso
Le operazioni a carico del manutentore nel caso di impianto non idoneo al funzionamento per i casi di rischio grave e di immediato pericolo, sono da effettuarsi nella loro interezza:
  • segnalazione al responsabile dell’impianto delle condizioni di rischio;
  • diffida dall’utilizzo dell’impianto;
  • messa fuori servizio;
  • tempestiva trasmissione all’Amministrazione Comunale del Rapporto di controllo tecnico.
Nel Rapporto di controllo tecnico devono essere indicate, alla voce “Prescrizioni”, le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. In particolare, nel caso di impianti a gas, le operazioni tecniche e le procedure sono da eseguire secondo quanto previsto dalla norma UNI 10738 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza”.

Sostituzione di generatori di potenza inferiore a 50 kW
In relazione a quanto previsto al punto 4.10 delle disposizioni allegate al decreto regionale n. 18546 del 18.12.2019, si specifica che la sostituzione di una caldaia con un’altra di diversa tipologia (ad esempio condensazione, multistadio, modulante, tradizionale) non è assimilata ad un cambio di tipologia di generatore; pertanto, nel caso in cui non vi sia un cambio di combustibile e nel caso in cui la potenza termica della nuova caldaia non sia superiore a 50 kW, non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 delle predette disposizioni. L’esclusione vale anche nel caso in cui la caldaia sia sostituita con una pompa di calore di potenza inferiore o uguale a 15 kW. Rimane l’obbligo di trasmettere al Comune la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 e alla Autorità competente in materia di ispezioni sugli impianti termici il rapporto di controllo tecnico e l’aggiornamento del libretto di impianto previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/3502 del 5 agosto 2020.

Dichiarazione di avvenuta manutenzione
La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corrisponde al numero di stagioni termiche pari al numero di anni di validità della manutenzione.
Nei casi in cui gli interventi di manutenzione siano previsti con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati senza obbligo di corresponsione dei contributi.

Riferimenti Contatto

Nome Carlo Gandini
Telefono 0376.408778 (interno 113)
Cellulare 340.4699520
Email carlo.gandini@confartigianato.mn.it
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