Decreto Lavoro 48/2023: tutte le novità
Decreto Legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) - Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, che riscrive la disciplina dei contratti di lavoro, delle misure di sostegno e inclusione delle famiglie e introduce nuovi incentivi per l’assunzione dei giovani; alcune delle disposizioni promosse sono peraltro frutto di sollecitazioni di Confartigianato.
Di seguito riportiamo un quadro delle principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento.
INCENTIVO GIOVANI NEET
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile è previsto, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre del 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:
- che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
Il beneficio trova applicazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.
L’incentivo è cumulabile con quello all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
La disposizione prevede, inoltre, la possibilità per l’ANPAL, nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali SPAO e IOG, di riprogrammare, nel limite massimo di 700 milioni di euro, le misure relative all’incentivo per l’assunzione di giovani under 36 e alla c.d. Decontribuzione Sud. Si tratta di una previsione sulla quale sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la portata e l’impatto sulle due misure di incentivazione.
CONTRATTI A TERMINE
Il provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.
In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è consentita:
La disposizione prevede, inoltre, la possibilità per l’ANPAL, nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali SPAO e IOG, di riprogrammare, nel limite massimo di 700 milioni di euro, le misure relative all’incentivo per l’assunzione di giovani under 36 e alla c.d. Decontribuzione Sud. Si tratta di una previsione sulla quale sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la portata e l’impatto sulle due misure di incentivazione.
CONTRATTI A TERMINE
Il provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine rendendo più flessibile il regime delle causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.
In particolare, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, è consentita:
- nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello;
- nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva, e comunque non oltre il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;
- per l’esigenza di sostituire altri lavoratori.
WELFARE AZIENDALE
Limitatamente al periodo di imposta 2023 la soglia dei c.d. fringe benefit che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente è elevata a 3.000 euro con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Ai fini dell’attuazione della misura, i datori di lavoro dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Viene inoltre specificato che per le altre categorie di lavoratori il limite di esenzione resta fissato a 258,23 euro.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Viene ulteriormente rafforzata di 4 punti percentuali, in favore dei lavoratori dipendenti, la riduzione della quota a loro carico della contribuzione IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).
L’esonero parziale trova applicazione con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, secondo le seguenti aliquote:
- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro per 13 mensilità (34.996€ annui);
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro per 13 mensilità (24.999€ annui).
DECRETO TRASPARENZA
Il decreto introduce rilevanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando quindi le rigidità e gli oneri burocratici introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).
In particolare, viene reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali la durata del periodo di prova, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, la procedura, la forma e i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
In tale ottica, il decreto prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il provvedimento interviene, infine, anche in merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/1997, come introdotto dal D.Lgs. n. 104/2022) chiarendo che il datore è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio solo quando questi siano “integralmente” automatizzati e deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
In particolare, viene modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, in base al quale - se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.
Il decreto introduce rilevanti semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, superando quindi le rigidità e gli oneri burocratici introdotti dal c.d. Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022).
In particolare, viene reintrodotta la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento di alcune informazioni relative al rapporto di lavoro quali la durata del periodo di prova, la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti, la procedura, la forma e i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
In tale ottica, il decreto prevede che, al fine di semplificare gli adempimenti informativi, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il provvedimento interviene, infine, anche in merito agli obblighi informativi previsti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 152/1997, come introdotto dal D.Lgs. n. 104/2022) chiarendo che il datore è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio solo quando questi siano “integralmente” automatizzati e deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti su sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il decreto interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, con la finalità di mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a 10.000 euro annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
In particolare, viene modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, in base al quale - se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, sostituendo a tale ultima previsione la sanzione amministrativa da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo.
FONDO NUOVE COMPETENZE
L’articolo 19 dispone l’incremento delle risorse destinate al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88 del D.L. n. 34/2020, a valere sulle risorse del Piano Nazionale “Giovani, donne, lavoro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, nonché del POC SPAO. Tali risorse, che saranno identificate in sede di programmazione, sono destinate a finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023.
PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE
Il decreto introduce alcune disposizioni in favore del settore turistico e termale l’innalzamento a 15.000 euro del limite massimo erogabile dagli utilizzatori per le prestazioni occasionali nell’ambito dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Per questi settori viene, inoltre, ampliata la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto (articolo 14) contiene alcune disposizioni che intervengono sul Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: maggiori approfondimenti sono reperibili a questo link.
MISURE IN MATERIA DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Nell’ambito delle disposizioni in materia di salute e sicurezza il provvedimento introduce alcune specifiche norme in materia di alternanza scuola – lavoro.
In primo luogo, si prevede l’obbligo per le imprese iscritte nel Registro dell’alternanza di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica in cui indicare le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per gli studenti. L’integrazione al documento dovrà, inoltre, essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.
Con il decreto viene, inoltre, previsto, che la progettazione dei percorsi debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. A tal fine viene introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.
Allo stesso tempo, il provvedimento interviene anche in merito al Registro per l’alternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere di Commercio, con l’inserimento di ulteriori informazioni relative alle imprese ospitanti e che si riferiscono alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, all’esperienza maturata nei PCTO, all’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.
Viene, infine, prevista l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che viene rinominata come “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, nonché un sistema di costante monitoraggio della qualità dei percorsi.
Segnaliamo, inoltre, che all’interno del provvedimento non è stata confermata la norma, presente nel testo iniziale del decreto, che consentiva di derogare, nel solo settore turistico e termale, al limite di età di 29 anni per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, disposizione che era stata oggetto di critiche da parte della Confederazione.
RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – ASSEGNO DI INCLUSIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituito l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
La Garanzia per l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età, e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia (almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo) e alle condizioni economiche (ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza; patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro; patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro).
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
A decorrere dal 1° settembre 2023, ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, è riconosciuto un diverso contributo, il Supporto per la formazione e il lavoro, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, compreso il servizio civile universale.
RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’introduzione dell’Assegno di inclusione sancisce il superamento della disciplina del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il decreto, è entrato in vigore il 5 maggio.
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità contattare l'Ufficio Lavoro con i riferimenti in calce.
RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – ASSEGNO DI INCLUSIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituito l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
La Garanzia per l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età, e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia (almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo) e alle condizioni economiche (ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro; reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza; patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro; patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro).
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.
RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
A decorrere dal 1° settembre 2023, ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, è riconosciuto un diverso contributo, il Supporto per la formazione e il lavoro, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, compreso il servizio civile universale.
RIFORMA REDDITO DI CITTADINANZA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’introduzione dell’Assegno di inclusione sancisce il superamento della disciplina del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il decreto, è entrato in vigore il 5 maggio.
Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità contattare l'Ufficio Lavoro con i riferimenti in calce.
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