Schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti

07/03/2022
Immissione sul mercato e utilizzo di SCHIUME POLIURETANICHE PER IL MONTAGGIO DI SERRAMENTI - Regolamento 2020/1149 su registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i “diisocianati”.
Si informa che, il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del reg. (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ha previsto l’introduzione della restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici, come sostanze o in miscele.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento in oggetto, si prevede che l’utilizzo di schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti sia soggetto ai seguenti obblighi:
  • dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
    a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
     
  • dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
    a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre:
  • definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti;
  • prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

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