Bonus benzina: buoni carburante per i dipendenti non imponibili fino a 200 euro
30/03/2022
L’art. 2 del “Decreto Ucraina” dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR, nel limite di euro 200 per lavoratore.
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.
Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.
In altri termini, salvo diversa interpretazione dell’Agenzia delle entrate, per il 2022 il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.
Si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.
Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.
In altri termini, salvo diversa interpretazione dell’Agenzia delle entrate, per il 2022 il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.
Si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
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