DETRAZIONI EDILIZIE: SOPPRESSO LO SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEI CREDITI
Con un decreto-legge in vigore da oggi (17 febbraio), non è più possibile optare per lo sconto in fattura e cessione dei crediti
Dal 17 febbraio 2023, non è più possibile optare per lo sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni edilizie. Vietata la cessione alle Pubbliche Amministrazioni. Rimangono possibili le opzioni solo nei casi in cui il titolo edilizio è stato presentato o il lavoro risulta già iniziato.
Con il decreto-legge in oggetto, in vigore dal 17 febbraio 2023 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento), sono state disposte misure che incidono in modo sostanziale e determinante sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni relative ad interventi edilizi.
Le misure, che saranno analizzate nel prosieguo, sono dirette a:
1. DIVIETO DI ACQUISTO DI CREDITI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 1, c.1. lett. a)
Il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 121 D.L. 34/2020, introdotto dal decreto in oggetto, stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per sconto e cessione, relativi alle detrazioni in edilizie.
Dal 17 febbraio 2023, pertanto, nessuna pubblica Amministrazione (in particolare, Comuni e Regioni avevano avviato tale attività negli ultimi tempi) può più acquistare tali crediti d’imposta.
2. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL CESSIONARIO - ESCLUSIONE DAI RISCHI PER CONCORSO COLPOSO NELLA VIOLAZIONE (art. 1, comma 1, lett. b)
All’articolo 121, D.L. 34/2020, vengono inseriti i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, al fine di circoscrivere e meglio individuare i casi in cui può essere esclusa la responsabilità solidale del cessionario al di fuori delle ipotesi di dolo e colpa grave.
In particolare, la solidarietà è esclusa “in ogni caso” se il cessionario dimostra di aver acquistato il credito d’imposta e che sia in possesso dei seguenti 9 documenti:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto “requisiti” del MISE del 6 agosto 2020 oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni in argomento, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (obblighi in materia di antiriciclaggio).
Come appare evidente dall’elencazione, non si tratta di documentazione nuova o estranea alle procedure ed adempimenti che gli operatori sono già abituati a porre in essere.
La limitazione della responsabilità solidale, in presenza della suddetta documentazione, opera nei confronti di qualunque cessionario: come espressamente previsto dal nuovo comma 6-ter (introdotto dal decreto-legge in oggetto), l’esclusione si applica anche nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che acquistano da banche o società del gruppo bancario presso cui sono correntisti.
L’incompletezza della documentazione sopraelencata non comporta automaticamente causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave: il nuovo comma 6-quater dell’articolo 121, infatti, prevede che il cessionario può comunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del medesimo nella violazione e della sua responsabilità solidale. L’incompletezza della documentazione tuttavia non può riguardare visti di conformità, asseverazioni e attestazioni che devono sempre essere acquisiti (come previsto dall’art. 14, comma 1-bis.1, DL 50/2022).
3. SOPPRESSIONE DELLO SCONTO E CESSIONE DEI CREDITI PER BONUS EDILIZI (art. 2)
Con effetto dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle opzioni per sconto in fattura (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020) e per cessione del credito (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. b), D.L. 34/2020) relativamente a tutti i bonus edilizi per i quali finora poteva essere operato: si tratta delle detrazioni ordinarie e superbonus, elencate nel comma 2 dell’articolo 121, D.L. 34/2020, con esclusione del bonus mobili e bonus verde.
La soppressione riguarda anche le cessioni del credito “a regime”, previsto negli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, nonché lo sconto per la “ristrutturazione importante di primo livello” oltre i 200.000 euro: il comma 4 dell’articolo 2 in esame, infatti, abroga lo sconto e cessione che (prima dell’introduzione dell’articolo 121) poteva essere effettuata esclusivamente verso fornitori che hanno eseguito l’intervento o altri soggetti collegati, ma con esclusione del mondo bancario, limitatamente ad alcuni interventi (interventi antisismici condominiali, sismabonus acquisti, riqualificazione energetica).
Il divieto assoluto riguarda le “opzioni”: da tale data, pertanto, nessuno sconto potrà essere praticato dal fornitore né alcuna prima cessione potrà essere effettuata dal beneficiario della detrazione.
Sarà ancora possibile, invece, effettuare le cessioni dei crediti su “piattaforma”, per le quali le opzioni sono già state esercitate con le relative comunicazioni di opzione già trasmesse all’Agenzia delle entrate.
3.1 Regime transitorio: cosa è possibile ancora cedere o scontare (art. 2, commi 2-3)
Lo “stop” a sconto e cessione non riguarda tutti quegli interventi che, fino al 16 febbraio 2023 (giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge), risultavano già avviati o per i quali risulta presentato il relativo titolo edilizio abilitativo.
L’elencazione distingue tra interventi da superbonus (condominiali e non, con demolizione e ricostruzione) ed interventi diversi.
In particolare:
A)Interventi da superbonus
a) non condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
B) Interventi diversi dal superbonus
L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario), o per i quali siano già iniziati i lavori.
Nel caso di sismabonus acquisti (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), o di interventi di ristrutturazione di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (art. 16-bis, c. 3, TUIR), l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare di acquisto o stipulato il contratto definitivo di compravendita .
Link alla Gazzetta Ufficiale.
Con il decreto-legge in oggetto, in vigore dal 17 febbraio 2023 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento), sono state disposte misure che incidono in modo sostanziale e determinante sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni relative ad interventi edilizi.
Le misure, che saranno analizzate nel prosieguo, sono dirette a:
- vietare l’acquisto di crediti d’imposta da parte della Pubblica Amministrazione;
- individuare con certezza i controlli di qualità del credito che escludono qualsiasi ipotesi colposa in capo all’acquirente;
- sopprimere l’opzione per lo sconto e cessione dei crediti, con l’eccezione di quegli interventi per i quali i titoli abilitativi o l’avvio dei lavori risulta già in corso alla data del 17 febbraio.
1. DIVIETO DI ACQUISTO DI CREDITI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 1, c.1. lett. a)
Il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 121 D.L. 34/2020, introdotto dal decreto in oggetto, stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per sconto e cessione, relativi alle detrazioni in edilizie.
Dal 17 febbraio 2023, pertanto, nessuna pubblica Amministrazione (in particolare, Comuni e Regioni avevano avviato tale attività negli ultimi tempi) può più acquistare tali crediti d’imposta.
2. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL CESSIONARIO - ESCLUSIONE DAI RISCHI PER CONCORSO COLPOSO NELLA VIOLAZIONE (art. 1, comma 1, lett. b)
All’articolo 121, D.L. 34/2020, vengono inseriti i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, al fine di circoscrivere e meglio individuare i casi in cui può essere esclusa la responsabilità solidale del cessionario al di fuori delle ipotesi di dolo e colpa grave.
In particolare, la solidarietà è esclusa “in ogni caso” se il cessionario dimostra di aver acquistato il credito d’imposta e che sia in possesso dei seguenti 9 documenti:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto “requisiti” del MISE del 6 agosto 2020 oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000 che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni in argomento, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (obblighi in materia di antiriciclaggio).
Come appare evidente dall’elencazione, non si tratta di documentazione nuova o estranea alle procedure ed adempimenti che gli operatori sono già abituati a porre in essere.
La limitazione della responsabilità solidale, in presenza della suddetta documentazione, opera nei confronti di qualunque cessionario: come espressamente previsto dal nuovo comma 6-ter (introdotto dal decreto-legge in oggetto), l’esclusione si applica anche nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che acquistano da banche o società del gruppo bancario presso cui sono correntisti.
L’incompletezza della documentazione sopraelencata non comporta automaticamente causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave: il nuovo comma 6-quater dell’articolo 121, infatti, prevede che il cessionario può comunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del medesimo nella violazione e della sua responsabilità solidale. L’incompletezza della documentazione tuttavia non può riguardare visti di conformità, asseverazioni e attestazioni che devono sempre essere acquisiti (come previsto dall’art. 14, comma 1-bis.1, DL 50/2022).
3. SOPPRESSIONE DELLO SCONTO E CESSIONE DEI CREDITI PER BONUS EDILIZI (art. 2)
Con effetto dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle opzioni per sconto in fattura (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. a), D.L. 34/2020) e per cessione del credito (di cui all’articolo 121, comma 1, lett. b), D.L. 34/2020) relativamente a tutti i bonus edilizi per i quali finora poteva essere operato: si tratta delle detrazioni ordinarie e superbonus, elencate nel comma 2 dell’articolo 121, D.L. 34/2020, con esclusione del bonus mobili e bonus verde.
La soppressione riguarda anche le cessioni del credito “a regime”, previsto negli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, nonché lo sconto per la “ristrutturazione importante di primo livello” oltre i 200.000 euro: il comma 4 dell’articolo 2 in esame, infatti, abroga lo sconto e cessione che (prima dell’introduzione dell’articolo 121) poteva essere effettuata esclusivamente verso fornitori che hanno eseguito l’intervento o altri soggetti collegati, ma con esclusione del mondo bancario, limitatamente ad alcuni interventi (interventi antisismici condominiali, sismabonus acquisti, riqualificazione energetica).
Il divieto assoluto riguarda le “opzioni”: da tale data, pertanto, nessuno sconto potrà essere praticato dal fornitore né alcuna prima cessione potrà essere effettuata dal beneficiario della detrazione.
Sarà ancora possibile, invece, effettuare le cessioni dei crediti su “piattaforma”, per le quali le opzioni sono già state esercitate con le relative comunicazioni di opzione già trasmesse all’Agenzia delle entrate.
3.1 Regime transitorio: cosa è possibile ancora cedere o scontare (art. 2, commi 2-3)
Lo “stop” a sconto e cessione non riguarda tutti quegli interventi che, fino al 16 febbraio 2023 (giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto-legge), risultavano già avviati o per i quali risulta presentato il relativo titolo edilizio abilitativo.
L’elencazione distingue tra interventi da superbonus (condominiali e non, con demolizione e ricostruzione) ed interventi diversi.
In particolare:
A)Interventi da superbonus
a) non condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) condominiali: l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
B) Interventi diversi dal superbonus
L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se necessario), o per i quali siano già iniziati i lavori.
Nel caso di sismabonus acquisti (art. 16, c. 1-septies, DL 63/2013), o di interventi di ristrutturazione di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie (art. 16-bis, c. 3, TUIR), l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti può ancora essere operata se alla data del 16 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare di acquisto o stipulato il contratto definitivo di compravendita .
Link alla Gazzetta Ufficiale.