Carte tachigrafe e cronotachigrafi: tutte le novità
04/12/2024
Dal 31 dicembre 2024, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all’uso del tachigrafo (sia analogico che digitale, di ogni generazione) hanno l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nei controlli su strada – Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020.
Solo le carte tachigrafiche omologate da luglio 2023 hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Le carte tachigrafiche omologate prima di luglio 2023 hanno memoria sufficiente solo per la registrazione di soli 28 giorni di attività; per assolvere all’obbligo normativo è quindi necessario stampare i tempi di guida dei 28 giorni precedenti rispetto a quelli già memorizzati sulla carta.
In alternativa, l’utente può dotarsi di una carta di nuova generazione, decisione che spetta all’utente non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione.
Attenzione: Anche in caso di adozione di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
Tachigrafi digitali
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione, deve sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.
Le scadenze previste per l’adeguamento sono le seguenti:
Solo le carte tachigrafiche omologate da luglio 2023 hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività.
Le carte tachigrafiche omologate prima di luglio 2023 hanno memoria sufficiente solo per la registrazione di soli 28 giorni di attività; per assolvere all’obbligo normativo è quindi necessario stampare i tempi di guida dei 28 giorni precedenti rispetto a quelli già memorizzati sulla carta.
In alternativa, l’utente può dotarsi di una carta di nuova generazione, decisione che spetta all’utente non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione.
Attenzione: Anche in caso di adozione di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell’attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge. La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.
Tachigrafi digitali
Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione, deve sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.
Le scadenze previste per l’adeguamento sono le seguenti:
- 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell’ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
- 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2.
Tale obbligo vale – anche in questo caso – solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
- 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.
Riferimenti Contatto
Nome | Carlo Gandini |
Telefono | 0376.408778 (interno 113) |
Cellulare | 340.4699520 |
carlo.gandini@confartigianato.mn.it |