Formazione: CQC novità in arrivo dal 15 ottobre 2021
28/09/2021
FORMAZIONE, CQC: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO MINISTERIALE CON LE NOVITÀ IN ARRIVO DAL 15 OTTOBRE 2021
Confartigianato Trasporti comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 15.9.2021, n. 221), il decreto n. 311 a firma del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giovannini, che contiene le “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”.
In premessa si evidenzia che, come previsto dalla circolare esplicativa del MIMS del 16/9/2021, il termine del 15 ottobre 2021 fa riferimento alle comunicazioni di inizio corso e non ai corsi in essere, o comunicati, ma con inizio attività dopo il 15/10.
Per cui “tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata inoltrata alle competenti DGT o UMC entro il 14 ottobre 2021, i relativi esami e le procedure di rinnovo CQC, continueranno a svolgersi secondo la disciplina prevista dal DM 20 settembre 2013”.
In sintesi, il Decreto attua la nuova direttiva europea 2018/645, che ha introdotto la possibilità della formazione periodica “spalmata” su tutti e 5 gli anni, l’opportunità di erogare il corso in modalità e-learning, l’apertura ad altre figure professionali, come lo psicologo del traffico e il medico generico, l’obbligo della rilevazione delle presenze su base biometrica (impronte digitali) e delle comunicazioni con gli UMC attraverso uno specifico applicativo.
Per quanto riguarda i controlli su base biometrica, comunicazioni informatizzate con gli UMC, e-learning, in atto non saranno operative, ma vengono vincolate all’esistenza di infrastrutture informatiche e di software che ancora devono essere regolamentate da appositi decreti dirigenziali.
Il prospetto che segue chiarisce il “prima” e il “dopo” e si mettono in evidenza le novità, e nel particolare:
- l’insegnante di scuola guida ha più ore rispetto all’esperto dell’autotrasporto;
- è prevista la figura dello psicologo del traffico, in affiancamento al medico;
- il medico può anche essere generico, a condizione che abbia esperienza di formazione;
- l’istruttore non deve avere la patente A;
- nel materiale didattico compaiono i motori elettrici e spariscono i motori diesel;
- è prevista la possibilità di frazionare la formazione periodica in moduli di 7 ore, per ognuno dei 5 anni, e di scalare delle ore con diversi tipi di corsi professionali (ADR, trasporto animali vivi, sensibilizzazione alla disabilità).
Si evidenzia che i soggetti obbligati a conseguire la CQC sono già, da diverso tempo, non solo gli autisti professionisti ma tutti coloro che guidano veicoli per cui è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, compresi i veicoli immatricolati in conto proprio.
Un’altra novità è quella che stabilisce, per tutti i conducenti titolari di patente straniera, anche comunitaria, l’obbligo di seguire la formazione periodica in Italia, se sono assunti da un’impresa con sede in Italia.
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