La targa prova può essere utilizzata sui veicoli immatricolati
24/11/2021
La targa prova può essere utilizzata sui veicoli immatricolati. Non ci sono più dubbi, ormai, con la conversione in legge del DL Infrastrutture e Trasporti, Confartigianato ha ottenuto un risultato fondamentale per l’operatività di migliaia di piccole imprese artigiane.
Un risultato che ha richiesto mesi di lavoro e confronto con le Istituzioni. Oggi, però, gli imprenditori del settore hanno la certezza di poter continuare a lavorare con le targhe prova, come confermato dall’articolo 1, commi 3 e 4 del testo: “viene ammessa la circolazione in prova, oltre ai veicoli non immatricolati, anche a quelli muniti di carta di circolazione per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”.
Al momento, manca da sciogliere soltanto gli ultimi due nodi: le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare, che verranno stabilite con un Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.
La legge di conversione del DL Infrastrutture e Trasporti introduce un’altra importante novità per il settore, in particolare per il segmento gpl-metano. All’Articolo 1, comma 1, lettera c-bis, infatti, viene previsto che sarà compito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stabilire le procedure di riqualificazione delle bombole a metano e individuare i soggetti preposti alla riqualificazione delle bombole stesse. Una novità che punta a semplificare le procedure burocratiche, affidando le operazioni di riqualificazione agli autoriparatori abilitati in grado di attestarne la conformità. Un risultato che pone basi concrete per favorire prospettive di incremento dell’attività e di sviluppo competitivo delle nostre imprese specializzate.
Un risultato che ha richiesto mesi di lavoro e confronto con le Istituzioni. Oggi, però, gli imprenditori del settore hanno la certezza di poter continuare a lavorare con le targhe prova, come confermato dall’articolo 1, commi 3 e 4 del testo: “viene ammessa la circolazione in prova, oltre ai veicoli non immatricolati, anche a quelli muniti di carta di circolazione per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”.
Al momento, manca da sciogliere soltanto gli ultimi due nodi: le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare, che verranno stabilite con un Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.
La legge di conversione del DL Infrastrutture e Trasporti introduce un’altra importante novità per il settore, in particolare per il segmento gpl-metano. All’Articolo 1, comma 1, lettera c-bis, infatti, viene previsto che sarà compito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stabilire le procedure di riqualificazione delle bombole a metano e individuare i soggetti preposti alla riqualificazione delle bombole stesse. Una novità che punta a semplificare le procedure burocratiche, affidando le operazioni di riqualificazione agli autoriparatori abilitati in grado di attestarne la conformità. Un risultato che pone basi concrete per favorire prospettive di incremento dell’attività e di sviluppo competitivo delle nostre imprese specializzate.
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