Misure per l'Autotrasporto: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto Ucraina"

23/03/2022
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21-03-2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, entrato in vigore il 22 marzo 2022.

Il testo del decreto contiene la quasi totalità delle misure che sono state alla base delle serrate trattative che hanno condotto alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Governo da parte di Confartigianato Trasporti e di tutte le associazioni di categoria, nell’ambito della vertenza di settore al Tavolo presieduto dalla Viceministra MIMS Sen. Teresa Bellanova.
 
Nello specifico, di seguito, forniamo un commento alle norme previste nel DL in parola per l’autotrasporto:

Art. 1 Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
  2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
  3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

La disposizione mira a ridurre significativamente le aliquote delle accise per il gasolio da autotrazione di 25 centesimi di euro al litro in maniera generalizzata per cittadini ed operatori economici. In tal modo le accise gravanti sul gasolio passano da 617,4 euro a 367,40 per mille litri. Tale disposizione si applica dal 22 marzo c.m. per la durata di 30 giorni. La misura immaginata dal Governo, con lo sconto immediato alla pompa, consente quindi a tutti di pagare pieno il rifornimento ed alle imprese che utilizzano il gasolio da autotrazione a fini commerciali, di avere in termini finanziari un beneficio immediato in termini di maggiore liquidità.
Al comma 3 viene esclusa, per il periodo individuato dei 30 giorni, la possibilità di usufruire del rimborso accise per il gasolio da autotrazione per le imprese che ne hanno diritto (con veicoli Euro 5 ed Euro 6 da 7,5 ton in su). Per effetto di tale disposizione il beneficio in termini numerici per gli autotrasportatori si sostanzia nella differenza tra 25 centesimi (riduzione generalizzata alla pompa) e 21,4 centesimi (rimborso accise con recupero trimestrale).

Art. 13 Ferrobonus e Marebonus
 
  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.
 
La disposizione mira a rifinanziare gli incentivi all’intermodalità prevedendo per il 2022: 19,5 milioni di euro per il Ferrobonus e 19 milioni di euro per il Marebonus Ricordiamo che in sede di Protocollo d’Intesa è stato preso l’impegno di finanziare le misure anche per gli anni successivi come di seguito:
 
  • Marebonus dal 2023 al 2026 con 22 milioni di euro all’anno.
  • Ferrobonus dal 2023 al 2026 con 21,5 milioni di euro all’anno.
 
Art. 14 Clausola di adeguamento corrispettivo
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;
    b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
  2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» è inserita la seguente: «trimestralmente».
 
La norma, attesa da anni dalla categoria, è tesa a garantire maggiori condizioni di equilibrio all’interno della filiera, e a mettere in sicurezza gli autotrasportatori rispetto a variazioni nel costo del carburante. Allo stesso tempo si indicano anche modalità più stringenti rispetto ai contratti non scritti, dove diventa obbligatorio il riferimento ai costi indicativi aggiornati dal Ministero.
Sul piano delle regole, che erano alla base della vertenza prima dell'avvento dell'emergenza dovuta al caro gasolio, Confartigianato Trasporti ha sempre basato le proprie richieste per correggere alcune storture di mercato e dare maggiori tutele al vettore, la micro-piccola impresa di autotrasporto individuato quale contraente debole nel mercato. Si sottolinea che su questo versante il Governo, con l’inserimento nel cd. DL Ucraina delle norme concordate, ha scelto di seguire la linea tracciata dalla nostra organizzazione e, vincendo le resistenze della committenza industriale, rafforza le norme che favoriscono la redazione del contratto di trasporto in forma scritta, prevedendo quale elemento essenziale del contratto il rispetto della clausola di adeguamento del costo del carburante di cui al comma 5 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008, in assenza della quale il contratto si considera in forma non scritta ed a cui si applicano obbligatoriamente i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio pubblicati ed aggiornati trimestralmente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005).

Art. 15 Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto
 
  1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
 
In aggiunta alle risorse previste dal DL Energia (80 milioni complessivi) che destina ulteriori 20 milioni di euro per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e aggiuntivi 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate, l’art. 15 del DL Ucraina per il 2022 incrementa ulteriormente tali capitoli di spesa con 15 milioni di euro per i pedaggi e 5 milioni di euro per le deduzioni forfettarie.


Art. 16 Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La disposizione esonera per l’anno 2022 dal pagamento del contributo di funzionamento all’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) le imprese di autotrasporto per cui era dovuto.

Art. 17 Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto
 
  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Come argomentato all’art. 1 la disposizione istituisce presso il MIMS un fondo per l’anno 2022 a sostegno dell’autotrasporto con una dotazione cospicua di 500 milioni di euro, con l’obiettivo specifico di compensare gli effetti dovuti agli esorbitanti aumenti del costo dei carburanti sulle imprese di autotrasporto. Nell’impossibilità di agire direttamente in maniera corposa sulle accise per i noti vincoli comunitari, come palesato al Tavolo Autotrasporto dalla Viceministra Bellanova, il Governo mette in campo risorse ad hoc per il settore da destinare come contributi alle imprese di autotrasporto, con criteri e modalità di erogazione che saranno oggetto di apposito decreto interministeriale MIMS/MEF da adottare entro 30 giorni, per la definizione del quale abbiamo già chiesto una convocazione urgente al Ministero. A tal proposito si precisa che per Confartigianato Trasporti è essenziale che le risorse messe a disposizione vadano immediatamente canalizzate e rese fruibili per le imprese così da poterle erogare già nelle prossime settimane fornendo liquidità nelle casse aziendali.
 

Documenti Allegati

Riferimenti Contatto

Nome Carlo Gandini
Telefono 0376.408778 (interno 113)
Cellulare 340.4699520
Email carlo.gandini@confartigianato.mn.it
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