Edilizia: le novità introdotte dal decreto-legge n.159/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 1/2026, con cui viene fornito un quadro delle principali novità introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sull’attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.

La circolare evidenzia sia gli adempimenti già operativi, sia quelli la cui piena applicazione è subordinata all’adozione di specifici decreti ministeriali attuativi. Di seguito si riportano le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Badge di cantiere: chiarimenti e futura operatività
In merito al cosiddetto badge di cantiere, l’Ispettorato chiarisce che questo non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8), ma introduce un elemento aggiuntivo, ovvero la presenza di un codice univoco anticontraffazione. 

La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è tuttavia subordinata all’adozione di un decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. 159/2025.

Una volta emanato il decreto, e fatte salve eventuali diverse indicazioni e tempistiche stabilite dallo stesso, il badge di cantiere diventerà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, sia pubblici sia privati.

L’obbligo potrà inoltre essere esteso anche ad altri ambiti di attività caratterizzati da un elevato rischio, che saranno individuati con successivo decreto ministeriale. In tali contesti è prevista anche l’estensione della patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

Sanzioni per mancanza della patente a crediti
Il decreto-legge 159/2025 introduce anche modifiche al sistema sanzionatorio.

In particolare, viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima della sanzione amministrativa applicata nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi che operano senza patente a crediti, senza documento equivalente oppure con un punteggio inferiore a 15 crediti. 

La modifica è operativa dall’entrata in vigore del decreto-legge, risultando quindi applicabile alle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025. Nei casi in cui il valore dei lavori non sia determinabile oppure il 10% dell’importo risulti inferiore a 12.000 euro, sarà comunque questa cifra a costituire la base per il trattamento sanzionatorio.
In concreto, con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981, la sanzione sarà pari a 4.000 euro.

Prevenzione di violenze o molestie nei luoghi di lavoro
Tra le novità introdotte dal decreto-legge 159/2025 rientra anche l’obbligo di programmare misure di prevenzione contro comportamenti violenti o molesti nei luoghi di lavoro.

Questa previsione viene inserita tra le misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del Testo Unico sulla sicurezza.

Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Ispettorato, l’obbligo riguarda i luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. 81/2008, come definiti dall’articolo 62 dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuale e indumenti di lavoro
L’Ispettorato ricorda inoltre l’estensione dell’obbligo di mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) anche agli indumenti di lavoro che svolgono funzione protettiva.

Durante le attività ispettive verrà verificato che il datore di lavoro abbia identificato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quali indumenti di lavoro possano essere considerati a tutti gli effetti dispositivi di protezione individuale.

Scale permanenti e protezione contro le cadute dall'alto
La circolare richiama anche le novità relative ai requisiti di sicurezza delle scale permanenti.

Le scale dovranno essere dotate, in alternativa, di:

un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, oppure

una gabbia di sicurezza.

La scelta tra i due sistemi deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, considerando anche eventuali criticità che la presenza della gabbia potrebbe generare, ad esempio nelle procedure di soccorso.

Nel caso di scale già installate e prive di gabbia, le verifiche ispettive accerteranno che:
  • siano state aggiornate le procedure di utilizzo,
  • sia previsto l’impiego di sistemi di protezione individuale,
  • tali sistemi siano effettivamente messi a disposizione dei lavoratori.
Per quanto riguarda la protezione contro le cadute dall’alto, la circolare ribadisce inoltre che devono essere privilegiate le misure collettive, come parapetti e reti di sicurezza.

Tra i sistemi individuali, hanno priorità i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso mediante funi rispetto ai sistemi di arresto caduta.

Sorveglianza sanitaria e controlli su alcool e sostanze
Un ulteriore focus riguarda la sorveglianza sanitaria nei casi di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni. In questi contesti può essere prevista una visita medica finalizzata a verificare che il lavoratore non sia sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Tale visita può essere effettuata solo in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore abbia assunto tali sostanze. La circolare evidenzia tuttavia alcune incertezze applicative legate proprio alla definizione di “ragionevole motivo” e all’individuazione del soggetto chiamato a valutarne la sussistenza.

Per questo motivo, l’Ispettorato ritiene opportuno attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni che dovrà ridefinire condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.
 

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