Crediti energetici: se l'impresa cessa rimangono utilizzabili
CREDITI ENERGETICI ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE
L’utilizzo è possibile anche dopo la cessazione dell’attività
L’utilizzo è possibile anche dopo la cessazione dell’attività
Come oramai noto, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nel corso del 2022 il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito di imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale.
La legge finanziaria 2023 prima e successivamente il Decreto bollette hanno esteso le agevolazioni rispettivamente ai consumi di energia elettrica / gas naturale relativi al 1° e 2° trimestre del 2023.
Ad oggi, i crediti di imposta che possono ancora essere utilizzati sono i seguenti:
(*) Si rammenta che entro il 16.3.2023 i beneficiari di detti crediti di imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate il credito maturato nel 2022 a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito residuo dal 17.3.2023. Tuttavia è stata riconosciuta l’applicabilità della c.d. “remissione in bonis” in caso di mancato invio della predetta comunicazione essendo considerato il mancato invio come un adempimento di natura formale.
Cessazione dell’attività e utilizzo in compensazione dei crediti
Recentemente (Risposta ad interpello n. 396 del 27.7.2023) l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una ditta individuale cessata in data 31.12.2022 che ha maturato crediti energetici spettanti alle imprese non energivore nel 3° trimestre 2022 – ottobre e novembre 2022 e dicembre 2022 e che, entro lo scorso 16 marzo ha correttamente inviato l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati in compensazione.
L’Agenzia afferma che, nonostante la cessazione dell’attività, la ditta individuale potrà utilizzare in compensazione i crediti (entro il 30.9.2023 nel caso specifico) per regolare i debiti correlati all’attività di impresa esercitata.
La compensazione potrà quindi riguardare, ad esempio, il debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale; i debiti Inps per i dipendenti e l’irpef riguardante i dipendenti.
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