Obbligo qualifica per tecnici manutentori e presidi antincendio: un riepilogo

In linea con quanto già precedentemente comunicato, ricordiamo che a partire dal prossimo 25 settembre 2025 (salvo eventuali proroghe che verranno comunicate) entrerà in vigore l'obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio. 

Precisiamo che l'obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppur abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle che svongolo attività di manutenzione di presidi antincendio - ivi inclusi serramenstisti del settore metallo e legno; l'obbligo, dunque, è trasversale a vari settori economici di attività: installazione di impianti, serramenti, meccanica e legno. 

Sintetizziamo le procedure da seguire al fine di adempiere all'obbligo di legge, così come illustrate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

1. Presentazione della domanda di ammissione all'esame
L'intero iter per la gestione della domanda va effetuato dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo autenticazione digitale con SPID/CIE sul portale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Servizialcittadini compilando, nella finesta "Abilitaxzione Tecnici Manutentori Qualificati" l'apposito modulo, specificando alresì per quale o quali presidi antincendio il soggeto intenda qualificarsi. noltre, chi intende ottenere la qualifica di tecnico manutentore deve, prima di inoltrare l'istanza tramite il portale, contattare la sede d'esame presso cui desidera sostenere la prova, per definire gli adempimenti amministrativi necessari.
La persona dovrà infine selezionare, nell'apposito menù, la sede d'esame per ogni presidio fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade nel caso d'esame 1 oppure 2, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa. 
In ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA. Precisiamo che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, per le attività suddette, altra persona fisica. 

2. Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT)
In premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025. 
Qualora essi decidano, invece, di iscriversi ai fini del sostenimento dell'esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.
In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Transitorio, NOT appunto, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione.
Se, invece, la documentazione dovesse essere incompleta, errata o mancante, la persona o il suo delegato dovrà integrarla, modificarla oppure produrla direttamente.
Dopo la data dle 25 settembre 2025 i manutentori, per continuare a svolgere attività di manutenzione ordinaria, dovranno alternativamente:
  • essersi qualificati col superamento di un esame (Caso 1: completo | Caso 2: semplificato);
oppure
  • in attesa dell'esame completo o semplificato dovranno essersi dotati di un NOT richiedibile entro il 25/09/2025 sul portale ad hoc del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
3. Criteri di esame aggiornati
L'esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto. 
Sono possibili due modalità, alternative, di esame:
  1. Caso esame 1, esame "completo": prova scritta, orale e pratica a seguito di un corso di formazione. Ammessa, ma non obbligatoria per l'esaminando, l'allegazione e validazione ai fini dell'acquisizione di eventuali crediti formativi, del CV della persona. 
  2. Caso esame 2, esame "ridotto": prova orale e pratica, per chi già possiede determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. Obbligatorio allegare il proprio CV.
Entrambi i casi prevedono valutazioni basate su punteggi per ogni prova oltre che sul CV della persona che si intende qualificare. 
Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di sbarramento al superamento delle quali la persona s'intende qualificata per un dato presidio. 
Nel caso 1 la soglia è di 70/100, mentre nel caso 2 la soglia è di 50/100.

Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti in entrambi i casi di esame. Nel caso 1 la prova vale al massimo 20 punti.
In entrambe le prove d'esame la prova orale vale invece 20 punti, mentre quella pratica al massimo 50 punti. 

respinti all'esame "semplificato" potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non dovessero superare la prova saranno obbligati a sostenere, presentandosi per una terza volta, l'esame "completo" (definito "Caso 1"), ma solo previa frequenza ad un corso di formazione obbligatorio. 

4. Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prima del 1° settembre 2021 (titolo di "Attestazione di idoneità tecnica"
In questa casistica, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l'attestato di fine corso garantisce l'acquisizione "automatica" di 5 punti. 

5. Tabella sinottica di valutazione dei CV delle persone che intendono qualificarsi
Come si può vedere dalla tabella - nei documenti allegati in calce - viene ora valorizzata sia l'esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di 3 anni, massimo di 10), sia il titolo di studio, sia - infine - eventuali corsi o aggiornamenti effettuati purchè inerenti alla qualificazione richiesta. 

Per ulteriori necessità e chiarimenti l'Ufficio Categorie resta a piena disposizione ai recapiti in calce. 

Documenti Allegati

Riferimenti Contatto

Nome Carlo Gandini
Telefono 0376.408778 (interno 113)
Cellulare 340.4699520
Email carlo.gandini@confartigianato.mn.it
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