RENTRI: il nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti
A differenza del precedente sistema di tracciabilità, il “famigerato” Sistri, introdotto nel 2009 poi abrogato senza essere mai entrato in funzione, il R.E.N.T.Ri. avrà un avvio progressivo.
Entrata in vigore
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Questo regolamento, meglio conosciuto come Decreto R.E.N.T.Ri., acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti è entrato in vigore il 15 giugno 2023: introduce un modello di gestione digitale per la tenuta dei registri di carico e scarico e l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Le sue modalità operative verranno definite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito M.A.S.E.) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (ovvero entro il 12 dicembre 2023), con più decreti direttoriali.
Il Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo in particolare quelli che saranno i nuovi modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione nonché i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione.
Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRi
I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, tra i quali le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti, possono iscriversi al RENTRi volontariamente, secondo le procedure previste dallo stesso e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Modalità di Iscrizione al RENTRi
Premesso tutto ciò, dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, l’iscrizione al RENTRi da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione, è effettuata con le seguenti tempistiche:
L’iscrizione alla piattaforma può prevedere un costo per diritti di segreteria pari a 10 €, ai quali verrà aggiunto un contributo annuale che varierà da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di soggetti che si iscriveranno) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.
Il contributo annuale per il primo anno verrà versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione; per gli anni successivi al primo, il contributo verrà versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Decreti Direttoriali
Le modalità tecniche di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati, vengono definite dal M.A.S.E. con uno o più decreti direttoriali. Durante il periodo transitorio, sono affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l’interoperabilità con i principali software presenti sul mercato. Per tale periodo riguardo gli adempimenti relativi all’emissione dei formulari di trasporto ed alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, possono essere assolti tramite i formati cartacei in uso, che potranno essere modificati con successivi decreti direttoriali.
Entrata in vigore
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Questo regolamento, meglio conosciuto come Decreto R.E.N.T.Ri., acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti è entrato in vigore il 15 giugno 2023: introduce un modello di gestione digitale per la tenuta dei registri di carico e scarico e l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Le sue modalità operative verranno definite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito M.A.S.E.) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (ovvero entro il 12 dicembre 2023), con più decreti direttoriali.
Il Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo in particolare quelli che saranno i nuovi modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione nonché i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione.
Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRi
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- I produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- I Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi
I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, tra i quali le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti, possono iscriversi al RENTRi volontariamente, secondo le procedure previste dallo stesso e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Modalità di Iscrizione al RENTRi
Premesso tutto ciò, dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, l’iscrizione al RENTRi da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione, è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2025), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti);
- a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (14 agosto 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (con meno di 10 dipendenti).
L’iscrizione alla piattaforma può prevedere un costo per diritti di segreteria pari a 10 €, ai quali verrà aggiunto un contributo annuale che varierà da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di soggetti che si iscriveranno) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.
Il contributo annuale per il primo anno verrà versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell’iscrizione; per gli anni successivi al primo, il contributo verrà versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Decreti Direttoriali
Le modalità tecniche di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari e tutte le principali modalità operative del sistema, inclusa la trasmissione dei dati, vengono definite dal M.A.S.E. con uno o più decreti direttoriali. Durante il periodo transitorio, sono affinate le istruzioni operative per la gestione della piattaforma, sia attraverso gli applicativi forniti alle aziende, sia garantendo l’interoperabilità con i principali software presenti sul mercato. Per tale periodo riguardo gli adempimenti relativi all’emissione dei formulari di trasporto ed alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, possono essere assolti tramite i formati cartacei in uso, che potranno essere modificati con successivi decreti direttoriali.