Residui da cantiere di demolizione: confermata la natura di rifiuto
La Corte di cassazione, con una sentenza dello scorso 8 maggio ha confermato la natura di rifiuto negando quella di sottoprodotto ai residui da cantiere di demolizione di un edificio (sentenza n. 18020/2024).
La Corte riafferma che, per essere sottoprodotti, occorre che i residui derivino da un processo di produzione, mentre il cantiere di costruzione/demolizione di un edificio non è da considerarsi tale.
La sentenza riguarda l’accantonamento di materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, derivanti dalla costruzione di edifici privati a scopo abitativo nel terreno confinante destinato alla realizzazione di una strada di cantiere. Materiali giudicati rifiuti a tutti gli effetti con relativa condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in base all’articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006.
I rifiuti erano dati da materiale di costruzione prodotto in loco «buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi». Per la difesa era un deposito temporaneo di sottoprodotti. Per l’accusa invece, erano rifiuti miscelati e, comunque, l’imputato non era autorizzato all’ attività di recupero (R13 - messa in riserva). Far rientrare i materiali da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti «si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’articolo 184». Tale collocazione imporrebbe comunque il rispetto di una serie di condizioni. IL testo letterale dell’articolo 184, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, «lascia chiaramente intendere» che il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione, finalizzato alla «realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali». La demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né, è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che «non può essere considerato il prodotto finale della demolizione», poiché essa non precede necessariamente una costruzione, realizzabile anche in assenza di demolizioni precedenti.
La Corte riafferma che, per essere sottoprodotti, occorre che i residui derivino da un processo di produzione, mentre il cantiere di costruzione/demolizione di un edificio non è da considerarsi tale.
La sentenza riguarda l’accantonamento di materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone, derivanti dalla costruzione di edifici privati a scopo abitativo nel terreno confinante destinato alla realizzazione di una strada di cantiere. Materiali giudicati rifiuti a tutti gli effetti con relativa condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, in base all’articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006.
I rifiuti erano dati da materiale di costruzione prodotto in loco «buttato a fianco per formare una strada onde rendere il nuovo cantiere accessibile ai mezzi». Per la difesa era un deposito temporaneo di sottoprodotti. Per l’accusa invece, erano rifiuti miscelati e, comunque, l’imputato non era autorizzato all’ attività di recupero (R13 - messa in riserva). Far rientrare i materiali da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti «si porrebbe dunque in evidente contrasto con quanto stabilito dall’articolo 184». Tale collocazione imporrebbe comunque il rispetto di una serie di condizioni. IL testo letterale dell’articolo 184, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006, «lascia chiaramente intendere» che il sottoprodotto deve provenire direttamente da un processo di produzione, finalizzato alla «realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali». La demolizione di un edificio è finalizzata a eliminarlo e non alla produzione di qualcosa. Né, è rilevante che la demolizione sia finalizzata a costruirne un altro, che «non può essere considerato il prodotto finale della demolizione», poiché essa non precede necessariamente una costruzione, realizzabile anche in assenza di demolizioni precedenti.
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