RIFIUTI: una nuova circolare del Ministero della Transizione Ecologica
19/05/2021
Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato una nuova circolare allo scopo di fornire alcune interpretazioni a seguito dei numerosi quesiti pervenuti sulle recenti modifiche del Testo Unico Ambientale (D.Lgs.vo 152/06) introdotte dal recepimento del pacchetto di direttive comunitarie sull'economia circolare ed in particolare dal D.Lgs.vo 116/2020.
Di seguito si riassumono le principali questioni di interesse di diretto impatto su diverse categorie di imprese (imprese edili, imprese del verde, trasporti, spurghisti):
Rifiuti da costruzione e demolizione (art. 183)
I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6)
I rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali se prodotti da attività di impresa devono essere classificati come rifiuti speciali.
In merito infine ai rifiuti di qualunque natura o provienienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da costruzione e demolizione sono da considerarsi rifiuti urbani, solo se per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono.
Piccoli interventi Edili (art. 193)
Per le attività di manutenzione, piccoli lavori edili, pulizia e sanificazione, è possibile trasportare i rifiuti prodotti dal cantiere alla sede legale dell'impresa con documento di trasporto DDT in alternativa al Formulario trasporto rifiuti. In ogni caso in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
Per la definizione di "piccoli lavori edili" la norma non indica quantità o limiti dimensionali. Occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un paramentro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.
Rifiuti da manutenzione del verde (art. 185)
I materiali derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico o privato NON sono classificati come rifiuti se:
Se impiegati in processi diversi da quelli sopraindicati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006.
Se i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti devono essere qualificati come RIFIUTI distinguendo le seguenti casistiche:
a) rifiuti urbani: materiali prodotti nell'ambito di un'attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati;
b) rifiuti speciali: materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un'attività d'impresa (non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020)
Rifiuti da fosse settiche (art. 230)
Per la pulizia di singole fosse settiche o singolo bagni chimici, non trattandosi di reti fognarie, il trasportatore non può qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all'Albo nazioanle dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Trasporto rifiuti (art. 193)
L'invio della quarta copia del formulario esclusivamente per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria, esonera dalla responsabilità il produttore del rifiuto che la riceve. Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.
Di seguito si riassumono le principali questioni di interesse di diretto impatto su diverse categorie di imprese (imprese edili, imprese del verde, trasporti, spurghisti):
Rifiuti da costruzione e demolizione (art. 183)
I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6)
I rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali se prodotti da attività di impresa devono essere classificati come rifiuti speciali.
In merito infine ai rifiuti di qualunque natura o provienienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da costruzione e demolizione sono da considerarsi rifiuti urbani, solo se per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono.
Piccoli interventi Edili (art. 193)
Per le attività di manutenzione, piccoli lavori edili, pulizia e sanificazione, è possibile trasportare i rifiuti prodotti dal cantiere alla sede legale dell'impresa con documento di trasporto DDT in alternativa al Formulario trasporto rifiuti. In ogni caso in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.
Per la definizione di "piccoli lavori edili" la norma non indica quantità o limiti dimensionali. Occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un paramentro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie.
Rifiuti da manutenzione del verde (art. 185)
I materiali derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico o privato NON sono classificati come rifiuti se:
- sono costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
- derivano da buone pratiche colturali;
- sono riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.
Se impiegati in processi diversi da quelli sopraindicati, è possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006.
Se i materiali non siano qualificabili come esclusi o come sottoprodotti devono essere qualificati come RIFIUTI distinguendo le seguenti casistiche:
a) rifiuti urbani: materiali prodotti nell'ambito di un'attività di manutenzione del verde pubblico o materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati;
b) rifiuti speciali: materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato da un'attività d'impresa (non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies del D.lgs 116/2020)
Rifiuti da fosse settiche (art. 230)
Per la pulizia di singole fosse settiche o singolo bagni chimici, non trattandosi di reti fognarie, il trasportatore non può qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all'Albo nazioanle dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Trasporto rifiuti (art. 193)
L'invio della quarta copia del formulario esclusivamente per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria, esonera dalla responsabilità il produttore del rifiuto che la riceve. Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.
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