Trasporto RAEE: novità per la categoria 3-bis
Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 14 novembre 2024, n. 166, si ritiene opportuno segnalare le rilevanti novità normative relative alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed in particolare sulla categoria dei trasportatori in 3-bis.
L`obiettivo principale di questa normativa, è quello di semplificare e rendere più efficace la gestione di questi rifiuti con uno snellimento delle procedure Amministrative e riduzione degli oneri a carico delle imprese.
Le operazioni di trasporto dei rifiuti RAEE non richiedono più l’iscrizione all`Albo nazionale dei gestori ambientali e inoltre sarà sufficiente compilare un semplice documento di trasporto (DDT) anziché l’apposito formulario di identificazione RAEE previsto fino ad oggi.
Non sarà più necessario nemmeno registrare su un registro/schedario le movimentazioni di tali rifiuti.
A seguito dell’entrata in vigore di questa nuova normativa, la categoria 3-bis dell`Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.
In sostituzione dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, è obbligatorio, per usufruire di queste semplificazioni, iscriversi gratuitamente al Centro di Coordinamento RAEE.
Troverete tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al seguente link.
Una seconda semplificazione introdotta con la recente legge riguarda la comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione. In base alle nuove indicazioni, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane.
Per qualsiasi richiesta di supporto o delucidazioni l'Ufficio Ambiente è a piena disposizione ai recapiti in calce.
L`obiettivo principale di questa normativa, è quello di semplificare e rendere più efficace la gestione di questi rifiuti con uno snellimento delle procedure Amministrative e riduzione degli oneri a carico delle imprese.
Le operazioni di trasporto dei rifiuti RAEE non richiedono più l’iscrizione all`Albo nazionale dei gestori ambientali e inoltre sarà sufficiente compilare un semplice documento di trasporto (DDT) anziché l’apposito formulario di identificazione RAEE previsto fino ad oggi.
Non sarà più necessario nemmeno registrare su un registro/schedario le movimentazioni di tali rifiuti.
A seguito dell’entrata in vigore di questa nuova normativa, la categoria 3-bis dell`Albo gestori ambientali, deve ritenersi abrogata.
In sostituzione dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, è obbligatorio, per usufruire di queste semplificazioni, iscriversi gratuitamente al Centro di Coordinamento RAEE.
Troverete tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al seguente link.
Una seconda semplificazione introdotta con la recente legge riguarda la comunicazione annuale al Centro di Coordinamento dei quantitativi di RAEE gestiti dalla distribuzione. In base alle nuove indicazioni, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati viene meno nel momento in cui un rivenditore iscritto al Centro di Coordinamento ricorre al servizio di ritiro gratuito dei rifiuti tecnologici direttamente tramite il Centro di Coordinamento stesso. Laddove invece il retailer non si avvalesse di questo servizio, il vincolo di comunicazione annuale dei dati rimane.
Per qualsiasi richiesta di supporto o delucidazioni l'Ufficio Ambiente è a piena disposizione ai recapiti in calce.
Riferimenti Contatto
Nome | Stefano Tassellari |
Telefono | 0376.408778 (interno 111) |
Cellulare | 345.7887861 |
stefano.tassellari@confartigianato.mn.it |