Edilizia: le novità nell'applicazione dei contratti collettivi
09/03/2022
APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI (art. 4, D.L. 13/2022)
In materia di "bonus edilizia" sono state introdotte novità nei contratti in edilizia. E’ stato infatti inserito un ulteriore requisito per la fruizione delle agevolazioni in materia edilizia: l’articolo 4 del decreto legge impone che nell’atto di affidamento dei lavori e nella fattura sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La finalità della norma, evidenziata nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, è garantire un elevato livello di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e promuovere la formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile. Il relativo contratto collettivo rappresenta “il parametro amministrativo più idoneo per realizzare efficacemente le finalità (…) assicurando ai lavoratori un robusto apparato di tutele (…) che non trova eguali negli altri settori merceologici (…)”.
La predetta indicazione deve essere effettuata per fruire dei seguenti benefici:
superbonus (art. 119 DL 34/2020);
superamento ed eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter, DL 34/2020);
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020);
bonus mobili (art. 16, c. 2, DL 63/2013);
bonus verde (art. 1, c. 12, L. 205/2017);
bonus facciate (art. 1, c. 219, L. 160/2019);
sconto e cessione (art. 121 D.L. 34/2020) per tutte le tipologie di intervento per le quali è ammessa la possibilità di applicare lo sconto in fattura o di cessione dei crediti.
L’obbligo riguarda unicamente i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro avviati dal 28 maggio 2022 (cioè, successivamente ai 90 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022).
Vengono introdotti nuovi adempimenti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità: hanno infatti l’obbligo di verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento e riportato nelle fatture. A tal fine, l’Agenzia delle entrate, potrà verificare l’indicazione del contratto collettivo applicato avvalendosi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Al riguardo, si evidenzia che:
va chiarita la modalità di determinazione del limite di 70.000 euro. In particolare, deve essere precisato se ai fini della verifica del superamento della soglia, in presenza di più contratti di affidamento – rectius: contratti di appalto – stipulati in relazione al medesimo intervento, occorra aver riguardo alla sommatoria degli stessi anche se redatti con commissionari diversi;
non appare coerente con la nuova disciplina l’inclusione di alcune detrazioni (bonus mobili e bonus verde) generalmente estranee al predetto contratto collettivo dell’edilizia;
stante il richiamo alla disposizione di sconto e cessione (art. 121 DL 34/2020), ma mancando l’esplicito riferimento normativo all’ecobonus (art. 14 DL 63/2013), alla ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR) e al sismabonus (art. 16, cc. 1bis-1septies D.L. 63/2013), si ritiene che l’indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento e nella fattura non sia richiesto nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni derivanti dai predetti interventi;
infine, per l’apposizione del visto il controllo dovrebbe essere limitato alla sola verifica dell’indicazione del relativo contratto sull’atto di affidamento e sulla fattura, senza ulteriori indagini di merito.
Su tali aspetti è necessaria una pronuncia ufficiale.
La finalità della norma, evidenziata nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, è garantire un elevato livello di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e promuovere la formazione in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile. Il relativo contratto collettivo rappresenta “il parametro amministrativo più idoneo per realizzare efficacemente le finalità (…) assicurando ai lavoratori un robusto apparato di tutele (…) che non trova eguali negli altri settori merceologici (…)”.
La predetta indicazione deve essere effettuata per fruire dei seguenti benefici:
superbonus (art. 119 DL 34/2020);
superamento ed eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter, DL 34/2020);
credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020);
bonus mobili (art. 16, c. 2, DL 63/2013);
bonus verde (art. 1, c. 12, L. 205/2017);
bonus facciate (art. 1, c. 219, L. 160/2019);
sconto e cessione (art. 121 D.L. 34/2020) per tutte le tipologie di intervento per le quali è ammessa la possibilità di applicare lo sconto in fattura o di cessione dei crediti.
L’obbligo riguarda unicamente i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro avviati dal 28 maggio 2022 (cioè, successivamente ai 90 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022).
Vengono introdotti nuovi adempimenti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità: hanno infatti l’obbligo di verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento e riportato nelle fatture. A tal fine, l’Agenzia delle entrate, potrà verificare l’indicazione del contratto collettivo applicato avvalendosi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Al riguardo, si evidenzia che:
va chiarita la modalità di determinazione del limite di 70.000 euro. In particolare, deve essere precisato se ai fini della verifica del superamento della soglia, in presenza di più contratti di affidamento – rectius: contratti di appalto – stipulati in relazione al medesimo intervento, occorra aver riguardo alla sommatoria degli stessi anche se redatti con commissionari diversi;
non appare coerente con la nuova disciplina l’inclusione di alcune detrazioni (bonus mobili e bonus verde) generalmente estranee al predetto contratto collettivo dell’edilizia;
stante il richiamo alla disposizione di sconto e cessione (art. 121 DL 34/2020), ma mancando l’esplicito riferimento normativo all’ecobonus (art. 14 DL 63/2013), alla ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR) e al sismabonus (art. 16, cc. 1bis-1septies D.L. 63/2013), si ritiene che l’indicazione del contratto collettivo nell’atto di affidamento e nella fattura non sia richiesto nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni derivanti dai predetti interventi;
infine, per l’apposizione del visto il controllo dovrebbe essere limitato alla sola verifica dell’indicazione del relativo contratto sull’atto di affidamento e sulla fattura, senza ulteriori indagini di merito.
Su tali aspetti è necessaria una pronuncia ufficiale.