Dimostrazione del requisito di Stabilimento per le Imprese iscritte al REN
Il 3 novembre 2022 è stata emanata da parte della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto una circolare per la dimostrazione del nuovo requisito di Stabilimento che devono presentare tutte le imprese di autotrasporti.
Ricevuto il parere sulla questione dall’Agenzia delle Entrate, il Ministero ha precisato che:
- per le imprese di autotrasporto che devono iscriversi ex novo nel Registro Elettronico Nazionale, vi è senza dubbio la necessità di un’istanza con correlata dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Pertanto, in questo caso continuerà ad utilizzarsi l’allegato 1 (unitamente all’allegato 2) della circolare n. 3738 del 13 maggio u.s, con obbligo per l’impresa di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo;
- per le imprese già iscritte al REN che, entro il primo rinnovo utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre il 13 maggio 2023, sono chiamate a comunicare all’Ufficio della Motorizzazione l’esistenza del requisito dello stabilimento, è stato previsto un nuovo modello (1 bis).
Qualora l’impresa non richieda il rilascio del Certificato di iscrizione al REN - non barrando la casella “CHIEDE inoltre il rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN" - non deve essere pagata l’imposta di bollo.
Al contrario, in palese presenza della richiesta del certificato, il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto.
Tale comunicazione può essere fatta anche dalla vostra Agenzia pratiche auto.
Ricevuto il parere sulla questione dall’Agenzia delle Entrate, il Ministero ha precisato che:
- per le imprese di autotrasporto che devono iscriversi ex novo nel Registro Elettronico Nazionale, vi è senza dubbio la necessità di un’istanza con correlata dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Pertanto, in questo caso continuerà ad utilizzarsi l’allegato 1 (unitamente all’allegato 2) della circolare n. 3738 del 13 maggio u.s, con obbligo per l’impresa di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo;
- per le imprese già iscritte al REN che, entro il primo rinnovo utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre il 13 maggio 2023, sono chiamate a comunicare all’Ufficio della Motorizzazione l’esistenza del requisito dello stabilimento, è stato previsto un nuovo modello (1 bis).
Qualora l’impresa non richieda il rilascio del Certificato di iscrizione al REN - non barrando la casella “CHIEDE inoltre il rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN" - non deve essere pagata l’imposta di bollo.
Al contrario, in palese presenza della richiesta del certificato, il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto.
Tale comunicazione può essere fatta anche dalla vostra Agenzia pratiche auto.
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