Nuovo Decreto sugli Obblighi Assicurativi per le Aziende in Materia di Rischi Catastrofali
AGGIORNAMENTO AL 1° APRILE 2025
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 marzo u.s. il decreto-legge n. 39/2025 che differisce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
In particolare il termine è stato così prorogato:
a) per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026
b) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025
Rimane invariato, invece, il termine del 1° aprile per le grandi imprese.
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Lo Stato ha stabilito che l'epoca dei risarcimenti pubblici per eventi catastrofali volge al termine, in linea con quanto già avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Di conseguenza, le imprese sono tenute ad adeguare immediatamente i propri contratti assicurativi, garantendo una copertura pari al 100% delle somme assicurate.
Questa nuova regolamentazione introduce un cambiamento strutturale nella gestione delle emergenze, promuovendo una maggiore responsabilizzazione da parte delle aziende nella tutela del proprio patrimonio.
Principali disposizioni del decreto
Chi è soggetto all’obbligo assicurativo?
L’obbligo di stipulare una copertura assicurativa riguarda tutte le imprese, ad eccezione degli imprenditori agricoli impegnati nelle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse a queste tre specifiche.
Quali beni devono essere assicurati?
La copertura obbligatoria si applica ai seguenti beni aziendali:
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:
Ai fini dell’obbligo assicurativo, il decreto definisce come rischi catastrofali:
Le imprese devono sottoscrivere polizze che garantiscano un indennizzo minimo, secondo la seguente suddivisione:
Determinazione del costo della polizza
Il decreto non introduce tariffe obbligatorie: il costo dell'assicurazione continuerà a essere determinato in base ai seguenti fattori:
Misure di prevenzione adottate dall’azienda.
Sanzioni per il mancato adeguamento
Le aziende che non si adeguano all’obbligo assicurativo non potranno accedere a forme di aiuto statale, diverse dal risarcimento diretto del danno. Tra le misure a rischio di esclusione vi sono:
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 marzo u.s. il decreto-legge n. 39/2025 che differisce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
In particolare il termine è stato così prorogato:
a) per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026
b) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025
Rimane invariato, invece, il termine del 1° aprile per le grandi imprese.
______________
Lo Stato ha stabilito che l'epoca dei risarcimenti pubblici per eventi catastrofali volge al termine, in linea con quanto già avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Di conseguenza, le imprese sono tenute ad adeguare immediatamente i propri contratti assicurativi, garantendo una copertura pari al 100% delle somme assicurate.
Questa nuova regolamentazione introduce un cambiamento strutturale nella gestione delle emergenze, promuovendo una maggiore responsabilizzazione da parte delle aziende nella tutela del proprio patrimonio.
Principali disposizioni del decreto
Chi è soggetto all’obbligo assicurativo?
L’obbligo di stipulare una copertura assicurativa riguarda tutte le imprese, ad eccezione degli imprenditori agricoli impegnati nelle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse a queste tre specifiche.
Quali beni devono essere assicurati?
La copertura obbligatoria si applica ai seguenti beni aziendali:
- Terreni;
- Fabbricati e relativi impianti;
- Macchinari, impianti e attrezzature.
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo:
- Merci;
- Fermi di attività;
- Mezzi di trasporto iscritti al PRA;
- Qualsiasi altro bene non espressamente indicato.
Ai fini dell’obbligo assicurativo, il decreto definisce come rischi catastrofali:
- Terremoti;
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- Frane.
Le imprese devono sottoscrivere polizze che garantiscano un indennizzo minimo, secondo la seguente suddivisione:
- Fino a 1.000.000 di euro di somme assicurate: copertura obbligatoria al 100%, con il 15% del danno a carico dell’assicurato.
- Da 1.000.001 a 30.000.000 di euro di somme assicurate: indennizzo minimo pari al 70% della somma assicurata, con il 15% del danno a carico dell’assicurato.
- Oltre 30.000.000 di euro e per le aziende con fatturato superiore a 150 milioni di euro e oltre 500 dipendenti: nessun livello minimo di copertura obbligatorio.
Determinazione del costo della polizza
Il decreto non introduce tariffe obbligatorie: il costo dell'assicurazione continuerà a essere determinato in base ai seguenti fattori:
- Geolocalizzazione dei beni;
- Vulnerabilità dei beni assicurati (settore di attività);
Misure di prevenzione adottate dall’azienda.
Sanzioni per il mancato adeguamento
Le aziende che non si adeguano all’obbligo assicurativo non potranno accedere a forme di aiuto statale, diverse dal risarcimento diretto del danno. Tra le misure a rischio di esclusione vi sono:
- Sospensione di mutui e tributi;
- Proroga dei versamenti contributivi;
- Accesso alla cassa integrazione per i dipendenti.
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